Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Valutazione del punteggio per l’assegnazione provvisoria: niente titoli e servizio, ma solo esigenze di famiglia

WhatsApp
Telegram

La valutazione del punteggio per l’assegnazione provvisoria considera soltanto le esigenze di famiglia, come indicate nella tabella divalutazione allegata al CCNI. Analizziamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Vorrei fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, per ricongiungimento al genitore (79 anni). Quanto punteggio si deve inserire nella domanda? Ho trovato in rete vari punteggio, 6 o 24. Ho capito che i servizi non devo allegarli. È corretto?

Per l’assegnazione provvisoria la valutazione del punteggio deve seguire la specifica tabella allegata al CCNI.

Si tratta dell’Allegato 3 (Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo) dove le voci da prendere in considerazione riguardano esclusivamente le esigenze di famiglia e non vengono, quindi, valutati i titoli e il servizio, voci importanti per le utilizzazioni.

Vediamo i dettagli della tabella

Valutazione punteggio nell’AP

Le esigenze di famiglia che possono esser valutate per l’assegnazione provvisoria vengono distinte in quattro tipologie, identificate dalle lettere A), B), C) e D):

A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7)…………………..punti 6

Vengono, quindi, valutati 6 punti nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento.

B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)…………………punti 4

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti.

C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………punti 3

Per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni spettano 3 punti.

D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)………………………………punti 6

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Note esplicative della tabella di valutazione

La valutazione del punteggio viene effettuata prendendo in doverosa considerazione le precisazioni sottolineate nelle seguenti note esplicative:

1. il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

2. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

3. il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

4. il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

5. la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

6. il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

7. Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica.

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore di 79 anni, ha, quindi, diritto a 6 punti nel suo comune di residenza, per tutte le scuole in esso ubicate.

Se la docente ha figli minori potrà aggiungere al punteggio di ricongungimento quello spettante per i figli minori, punteggio che le sarà valutato per tutte le preferenze espresse, quindi anche per scuole ubicate in comune diverso da quello di ricongiungimento.

Se la docente non ha figli minori potrà valutare solo i 6 punti di ricongiungimento nelle scuole del comune, mentre per le altre preferenze in comune diverso non le spetterà alcun punteggio e l’AP sarà a punteggio zero.

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1