Valutazione: chiarimenti su PAI negli istituti professionali e pubblicazione scrutini 2019/20, nuova nota del Ministero

Il Ministero ha emanato una nuova nota su valutazione e scrutini dell’anno scolastico 2019/20 (che in alcune scuole si sono svolti già dal 5 giugno pomeriggio, al termine delle lezioni).
Pubblicazione siti scrutini classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
Il Ministero chiarisce che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico.
Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. In questo caso si consiglia di leggere con attenzione le indicazioni impartite con la nota.
Pubblicazione esiti degli scrutini V classi scuola secondaria
Pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Stesse indicazioni degli scrutini delle classi intermedie qualora la scuola sia sprovvista di registro elettronico.
Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali
Si precisa quanto segue:
- i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;
- con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) – destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo.
Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.
Revisione P.F.I.
Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 di questa Direzione generale, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione, che per l’a. s. 2019/2020 ricorrono esclusivamente nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M. in oggetto, si procede alla rimodulazione del suddetto documento.
Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.