Valutazione alunni con disabilità: in quali casi è possibile passare da una programmazione differenziata a quella per obiettivi minimi

Le nuove disposizioni di legge introdotte dal Decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal Decreto legislativo n. 96/2019, hanno dimostrato la volontà di voler giungere ad una completa inclusione ed integrazione degli allievi con disabilità nel contesto scolastico, tutelando il loro diritto allo studio.
È la legge 53/2003 (Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale) che preannuncia il concetto di personalizzazione degli apprendimenti. Ogni allievo, al di là del suo handicap o disagio, viene considerato nella sua unicità, con le proprie difficoltà, con tempi e capacità di apprendimento diversi. Quindi gli interventi educativi e didattici del sistema dell’istruzione e della formazione non possono essere standardizzati ma calibrati alle difficoltà dell’alunno, il quale ha diritto alla personalizzazione degli apprendimenti.
L’art. 2 comma 1 a, riporta quanto segue:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.
Si introducono così i Piani di Studio Personalizzati, attraverso i quali le scuole costruiscono i percorsi didattici adeguandoli all’alunno e personalizzando il suo processo di apprendimento. Ciò non significa insegnamento individualizzato ma pianificazione del percorso didattico che l’alunno dovrà perseguire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Linee guida e valutazione
Nelle Linee guida concernenti la definizione delle modalità e l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, si precisa come la valutazione degli alunni con disabilità venga fatta nel pieno rispetto dell’art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d’esame) della Legge 104/1992, che fissa i seguenti punti:
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
Il percorso dell’alunno con disabilità
È il Pei a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:
a. percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;
b. percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno è con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti;
c. percorso differenziato, l’alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.
Corresponsabile della valutazione educativa – didattica degli alunni è tutto il consiglio di classe, e dovrà tener conto dei criteri stabiliti dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il cui fine sarà quello di evidenziare i progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai progressi compiuti durante l’anno.
La programmazione degli alunni con disabilità
Occorre fare una distinzione tra il primo e il secondo ciclo di istruzione in merito alla promozione alle classi successive.
Nel l Primo ciclo che comprende la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado, l’alunno che segue una programmazione con obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi riconducibili (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001) , oppure segue una programmazione differenziata , e che quindi non è riconducibile ai programmi ministeriali ma a percorsi diversi per raggiungere lo stesso fine educativo; la programmazione sarà sempre valida per la promozione alla classe successiva. Anche nel caso dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media), l’alunno pur sostenendo delle prove differenziate, conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza far riferimento al percorso seguito, così come esplicitato dall’art 11, comma 11 dell’OM 90/01:
“Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del d.l. vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali”.
Diversamente nella scuola Secondaria di secondo grado, sono previsti due percorsi, uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio e l’altro differenziato che prevede il rilascio di un attestato alla conclusione del ciclo ma non un diploma, come si evince dall’art 15, comma 4 dell’OM 90/01:
“ …. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza”.
L’alunno può passare da una programmazione con obiettivi minimi ad una differenziata o viceversa?
Sovente sono i genitori degli alunni con disabilità ad essere alimentati da ansie durante il percorso formativo dei loro figli, temendo una loro bocciatura o un percorso differenziato non idoneo alle loro capacità. In entrambi i casi la normativa è ben chiara, infatti è possibile cambiare la programmazione dello studente, con la premessa che è il Consiglio di classe a proporre.
È ancora l’art. 15, della su citata ordinanza a illustrare il percorso che lo studente può seguire:
Qualora il Consiglio di Classe ritenga che sia più opportuno passare da un percorso per obiettivi minimi ad uno differenziato, deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione prevista per la classe. Alcuni genitori lamentano che la mancata accettazione della programmazione differenziata comporti delle ripercussioni , con un successivo carico di verifiche e interrogazioni somministrate ai loro figli ma il Miur in riferimento a quanto esposto , ha chiarito che “ anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l’ansia da prestazione, ecc… Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate bell’apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria”.
Riguardo al passaggio da una programmazione differenziata ad obiettivi minimi, sempre l’art 15, recita quanto segue:
“Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera di passare ad una programmazione semplificata o per obiettivi minimi oppure di seguire una programmazione normale, “senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti”.
Da quanto sopra espresso, appare chiaro che nel caso ci fossero le condizioni giuste, è possibile cambiare durante il percorso scolastico, la programmazione da differenziata ad obiettivi minimi e viceversa.