Vaccino anticovid docenti e ATA, quale permesso richiedere il giorno della somministrazione e come si giustifica assenza

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Vaccino anticovid insegnanti: partite le prenotazioni in alcune regioni, in altre si è già alla prima fase di somministrazione. Ricordiamo che l’adesione è volontaria e che riguarda il personale scolastico in servizio nell’anno scolastico 2020/21, sia con contratto a tempo indeterminato sia supplenza. Docenti e personale ATA ci chiedono se è previsto un permesso “speciale” di cui poter usufruire il giorno in cui si è chiamati per l’inoculazione.

Va detto che, trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, il Ministero ad oggi non ha previsto un permesso “speciale” che sia al di fuori delle tipologie di permesso previsto nel Contratto. Quindi, a meno che non ci siano diverse disposizioni a livello regionale, il personale scolastico deve fare riferimento ai permessi di cui può usufruire in base al proprio status giuridico. Va anche detto che in alcune regioni le somministrazioni avvengono anche di domenica, per cui in alcuni casi potrebbe non rendersi necessario ricorrere al permesso.

Quali sono i permessi di cui il dipendente può usufruire

Permesso per motivi personali e Ferie

L’art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

I permessi invece per il personale assunto a tempo determinato sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione: permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).  Ferie e permessi, differenze tra precari e docenti di ruolo

Permesso breve

Il dipendente, a seconda la circostanza, potrebbe aver bisogno solo di un permesso breve.

Nel corso dell’anno, i permessi brevi non possono superare l’orario settimanale di servizio:

  • docenti scuola secondaria: max 18 ore;
  • docenti scuola dell’infanzia: max 25 ore
  • docenti scuola primaria: max 24 ore.

Per stabilire il numero di ore fruibile in uno stesso stesso giorno, si deve prendere in considerazione l’orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.

Il Contratto, infatti, prevede che il permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto. Permessi brevi docenti: ore annue, fruizione e recupero

Visita specialistica

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il persola ATA.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle:

chiedendo un permesso breve (art. 16);
chiedendo un permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19);
oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

Come si giustifica l’assenza

Per quanto riguarda il permesso (giornaliero o breve), vale l’autocertificazione. Permessi retribuiti, autocertificazione: ecco perché i docenti non sono soggetti a controlli

Per quanto riguarda la visita specialistica, con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica [problematica “risolta” solo per il personale ATA nel nuovo CCNL 2018], si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente” [ovvero Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015].

L’unico istituto giuridico da applicare è quindi l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito:
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive. Visita specialistica docenti: ecco perché il dirigente non può richiedere giustificazioni aggiuntive rispetto a quanto già prevede la legge

Vaccino Covid-19, con AstraZeneca somministrazione anche per docenti e Ata. Il quadro regione per regione

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