Vaccino anti Covid, fino al 31 gennaio 2022 validità dei certificati di esenzione: ecco a chi spetta

Il ministero della Salute ha prorogato con una circolare i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid fino al 31 gennaio 2022.
La circolare, firmata dal direttore della prevenzione del ministero, Gianni Rezza, specifica che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Le certificazioni permettono l’accesso, ai vari servizi e attività per i quali è obbligatorio il Green Pass, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione.
Proroga esenzione vaccinale, le info utili
La circolare ministeriale del 4 agosto 2021, ha definito le condizioni e le modalità relative alla esenzione dal vaccino anti-COVID19, esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività riservate ai possessori di Green Pass anche ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.
La certificazione viene rilasciata a tutti coloro che non possono sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid a causa di condizioni cliniche documentate che ne attestino la controindicazione. Tali condizioni possono essere temporanee o permanenti.
Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione è prodotta a titolo gratuito.
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.
Le esenzioni avranno validità fino al 31 gennaio 2022. Sono valide anche quelle già rilasciate, purché contengano i seguenti dati.
- Dati anagrafici: nome, cognome e data di nascita.
- La dicitura “Soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e alle attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”.
- La data di validità dell’esenzione.
- Dati relativi al Servizio vaccinale in cui opera il medico.
- Timbro e firma del medico.
LA CIRCOLARE per la proroga al 31 gennaio 2022