Vaccini, indicazioni Miur-Ministero Salute a.s. 2017/18. Alunni infanzia non in regola non possono frequentare

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Il Miur e il Ministero della Salute hanno diramato una nota al fine di fornire indicazioni in merito all’obbligo vaccinale (per i minori da 0 a 16 anni) e all’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2018/19, precisando anche gli adempimenti delle scuole per il corrente anno scolastico. 

Per le iscrizioni relative al prossimo anno, vengono confermate le nostre anticipazioni fornite in Iscrizioni 2018/19, obbligo vaccinale: cosa fa la scuola e cosa i genitori

Vediamo in questa scheda gli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico, ai fini dell’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni.

ADEMPIMENTI ANNO SCOLASTICO 2017/18

Le famiglie, che hanno presentato a scuola la dichiarazione sostitutiva, devono presentare entro il 10 marzo la documentazione attestante la vaccinazione (o l’esonero o il differimento) o la copia del libretto vaccinale timbrato dall’ASL o l’attestazione da parte dell’ASL.

In alternativa alla documentazione succitata, si può presentare la formale richiesta presentata all’ASL per le vaccinazioni, attestante che il vaccino deve essere ancora fatto ed è stato prenotato per una data successiva al 10 marzo. In tal caso, la famiglia, non appena effettuata la vaccinazione, consegna la documentazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

Le vaccinazioni, per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, costituiscono requisito d’accesso, per cui se i genitori non presentano la documentazione suddetta, entro la data del 10 marzo 2018, i figli non potranno più frequentare la scuola.

E’ il dirigente scolastico o il responsabile del servizio educativo a comunicare formalmente il diniego di accesso a scuola dei bambini, motivandolo adeguatamente.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA O SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DOPO IL 10 MARZO

Nel caso di iscrizioni (per il corrente anno scolastico) alla scuola dell’infanzia o ai servizi educativi per l’infanzia, dopo il 10 marzo, il bambino può accedere a scuola o al servizio solo dopo che la famiglia abbia presentato la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Se i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie non presentano la documentazione suddetta, entro il 10 marzo, il dirigente scolastico lo segnala all’ASL territorialmente competente, entro i successivi 10 giorni.

La ASL avvia la procedura per il recupero dell’inadempimento. Se tale procedura non va a buon fine, le famiglie vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.

ANTICIPO PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’articolo 18-ter del  decreto fiscale (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172) permette di anticipare la procedura semplificata, prevista dalla legge n. 173/2017 a partire dal 2019/2020, ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale.

Il suddetto articolo 18-ter prevede la possibilità di applicare la procedura semplificata già nel corrente scolastico, sempre nelle Regioni con l’Anagrafe vaccinale già istituita.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Nella nota si evidenzia che la procedura avverrà secondo le modalità che hanno ricevuto il parere favorevole del Garante per la Privacy.

I dirigenti scolastici inviano all’ASL, entro il 2 marzo 2018, l’elenco degli iscritti nell’a.s. 2017/18.

L’ASL, entro il 10 marzo 20018, restituisce alla scuola gli elenchi con l’indicazione della situazione vaccinale degli alunni.

I dirigenti scolastici:

  • entro il 20 marzo 2018, invitano per iscritto i genitori degli alunni non in regola a presentare la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione o l’esonero o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all’ASL;
  • entro il 30 aprile, trasmettono la documentazione presentata dai genitori o il mancato deposito.

L’ALS, per le famiglie inadempienti, avvia la succitata procedura di recupero.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi non in regola, al termine della suddetta procedura, non possono più frequentare. E’ il dirigente scolastico a darne formale comunicazione.

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE

Nella nota si evidenzia che l’anticipo della procedura semplificata, non comporta la misura della decadenza dall’iscrizione prevista dalla legge n. 173/17.

REGIONI CON ANAGRAFE VACCINALE CHE NON SI AVVOLGONO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Nelle Regioni, dove sono già istituite le Anagrafi vaccinali ma che non intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori sono tenuti a presentare la documentazione entro il 10 marzo 2018 (secondo quanto descritto sopra).

ACCORDI REGIONALI

Da evidenziare che, nel corrente anno scolastico, diversi USR e Regioni hanno stipulato specifici accordi per semplificare la procedura, sempre nel rispetto della normativa.

Nota 467/2018

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