Vaccini e iscrizioni a.s.2018/19, indicazioni Miur-Ministero Salute. Facciamo il punto
La Circolare Miur- Ministero della Salute ha impartito istruzioni in merito all’obbligo vaccinale per l’a.s. 2018/19, modificando quanto previsto dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni in legge n. 119/2017.
La legge e le indicazioni precedenti
Ricordiamo che, sulla base delle precedenti indicazioni, per l’a.s. 2018/19, sono state previste due distinte procedure a seconda delle Regioni:
- procedura per le regioni in cui l’Anagrafe vaccinale non è stata ancora istituita o che non hanno aderito alla procedura semplificata;
- procedura semplificata (anticipata dal decreto fiscale) nelle regioni in cui l’Anagrafe vaccinale è stata istituita e che hanno deciso di aderirvi.
Sintetizziamo le due procedure nelle tabelle seguenti, da cui si evince cosa è stato già presentato dai genitori o è stato fatto dalla scuola, considerato che le stesse sono state effettuate al momento dell’iscrizione (famiglie) o poco dopo (dalle scuole):
E’ evidente che le nuove disposizioni intervengono nell’ambito di procedure già avviate che verranno completate in base alla nuove indicazioni.
Nuove indicazioni: regioni senza Anagrafe vaccinale o che non si sono avvalse della procedura semplificata
Come si evince dalla tabella sopra riportata, allo stato dell’arte, vi sono genitori che hanno già presentato la documentazione richiesta in fase di iscrizione e genitori che, avendo prodotto una dichiarazione sostitutiva, avrebbe dovuto presentare la documentazione entro il 10 luglio 2018, scadenza questa superata dalle nuove indicazioni.
La circolare Miur-Ministero della Salute, infatti, prevede, per il solo a.s. 2018/19, quanto di seguito riportato:
- in caso di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, anche nei casi di mancata presentazione della documentazione, entro il 10 luglio 2018, i dirigenti scolastici possono ammettere alla frequenza anche i bambini non vaccinati (ciò riguarda la scuola dell’infanzia e i nido, in quanto per la primaria e la secondaria non è previsto il divieto d’accesso a scuola), sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate a suo tempo dai genitori (entro il termine di scadenza per l’iscrizione). Quanto appena detto non trova applicazione nei casi in cui si debba provare le condizione di esonero, omissione o differimento (in tal caso, dunque, bisogna presentare la relativa documentazione).
- in caso di iscrizione d’ufficio, ossia di passaggio alla classe successiva, i bambini sono ammessi alla frequenza, sulla base della documentazione
già presentata nel corso dell’anno scolastico 2017/2018; - in caso di iscrizioni d’ufficio di bambini che devono essere sottoposti ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione. Quanto appena detto non trova applicazione nei casi in cui si debba attestare la condizione di esonero, omissione o differimento (in tal caso, dunque, bisogna presentare la relativa documentazione).
- in caso di iscrizioni dopo il 10 luglio, i genitori presentano la documentazione prevista o la dichiarazione sostitutiva. Anche in questo caso, per provare i casi di omissione o differimento è necessario presentare la relativa documentazione.
Le dichiarazioni effettuate dai genitori saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.
Nuove indicazioni: regioni con Anagrafe vaccinale e che si sono avvalse della procedura semplificata
Come si evince dalla tabella sopra riportata, allo stato dell’arte, le ASL hanno restituito gli elenchi alle scuole con l’indicazione dei soggetti non in regola con l’obbligo vaccinale e le scuole hanno invitato le rispettive famiglie a presentare la documentazione entro il 10 luglio. Anche in questo caso la presentazione della documentazione non è più necessaria.
La nuova circolare, infatti, prevede, per il solo a.s. 2018/19, quanto segue:
- i minori indicati negli elenchi (restituiti dalle ASL alle scuole) con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” possono essere ammessi a scuola, previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
- in caso si debba provare l’omissione o il differimento delle vaccinazioni, è necessario presentare la prevista documentazione.
Le dichiarazioni effettuate dai genitori saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.
Conclusioni
- Nelle regioni senza Anagrafe vaccinale o che non si sono avvalse della procedura semplificata, non è più necessario presentare (entro il 10 luglio 2018) la documentazione attestante l’avventura vaccinazione, ma è sufficiente la dichiarazione presentata entro il termine ultimo di iscrizione; in caso di iscrizioni dopo il 10 luglio, le famiglie possono presentare la dichiarazione sostitutiva; le famiglie (sia quelle che hanno presentato la documentazione che quelle che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva) non devono fare nulla, eccetto quelle i cui figli iscritti d’ufficio devono fare un nuovo vaccino o un richiamo, che possono presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione;
- Nelle regioni con Anagrafe vaccinale e che si sono avvalse della procedura semplificata, i bambini, che negli elenchi delle ASL riportano le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, possono essere ammessi a scuola previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva attestante la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
Circolare Miur-Ministero della Salute