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Vacanze Natalizie e interruzione contratto del supplente: ecco quando la proroga spetta anche al collaboratore scolastico

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E’ possibile il pagamento al supplente di un periodo di sospensione delle lezioni quando il titolare prolunga l’assenza per un periodo ben stabilito.

Una scuola scrive

Buongiorno, un collaboratore scolastico titolare presso il nostro istituto si
assenta dal 18/11/2019 al 21/12/2019 per congedo straordinario lg. 104/92. Dal 23 al 27 dicembre 2019 è assente per ferie e dal 28 al 31 dicembre
2019 usufruisce di tre giorni di permesso retribuito per assistenza a
persona disabile ai sensi della legge 104/92. Dal 02 al 04 gennaio 2020 prende tre giorni di ferie e ancora tre giorni di permesso per lg. 104/92 dal 7 al 9 gennaio per poi riprendere con il congedo straordinario dal 10 gennaio al 4/4/2020. Il contratto del supplente era sino al 21/12/2019. La domanda è: dobbiamo “CONFERMARE” lo stesso supplente a partire dal 7 gennaio o dobbiamo riscorrere la graduatoria di istituto? Oppure al supplente spetta la “PROROGA” del contratto dal 22/12/2019 con pagamento delle vacanze? Vi ringrazio cordialmente.

Normativa personale ATA

L’art art. 60 comma 1 (personale ATA) prevede  che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.

Nota MIUR 13650 del 18 dicembre 2013

ha precisato che:

L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè
sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle
disposizioni in esame.

A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

Sentenza

Nel 2009 il giudice del tribunale di Ragusa (sentenza  n.850/2009) ripercorrendo tutta la normativa richiamata ha sentenziato che

Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg. prima a d almeno 7 gg. dopo).

Conclusioni

Non vi è dubbio che la risposta al quesito posto dalla scuola è positiva per il dipendente, che deve aver riconosciuto tutto il periodo delle vacanze con proroga contrattuale.

Il caso rientra nella fattispecie dell’art. 40 (docenti) richiamato dall’art. 60 (personale ATA) CCNL 2006-09. Infatti, il dipendente di ruolo non ha mai fatto rientro effettivo in servizio assentandosi in modo continuativo, anche  cambiando il titolo dell’assenza, da almeno 7 gg. prima e 7 gg. dopo il periodo di sospensione delle lezioni.

Come affermato anche dai giudici, non assume nessun rilievo il titolo dell’assenza, purché questa sia stata continuativa.

Per la normativa ampiamente richiamata dovete disporre la proroga del contratto al collaboratore supplente dal 22/12 al 4/4.

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