Vacanze di Pasqua: quando al supplente spetta lo stipendio. I tre elementi imprescindibili

Supplenze e graduatorie di istituto: quando il supplente ha diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni durante le vacanze di Pasqua.
Vacanze
Il periodo di sospensione delle lezioni durante le festività pasquali comprenderà, in linea generale, i giorni che vanno dal 17 al 22 aprile, con lievi differenze tra alcune Regioni. Qui il calendario completo
Pagamento supplenti
I supplenti, assunti dalle graduatorie di istituto e in servizio sino al giorno precedente l’inizio della suddetta sospensione delle lezioni, nonché in servizio anche oltre il citato giorno, si chiedono se avranno o meno pagate le vacanze nonché cosa prevede in merito la normativa di riferimento.
La fattispecie in esame è disciplinata dall’art. 40/3 (per i docenti) e dell’art. 60, commi 1 e 2 (per il personale ATA), del CCNL 2007 (tuttora in vigore per quanto non espressamente previsto nei successivi CCNL), come richiamati nell’annuale nota sulle supplenze a.s. 24/25 (come anche nelle precedenti):
… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Dunque, i casi di riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze al supplente si basano su tre elementi imprescindibili e che devono necessariamente coesistere:
- il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
- deve essere assente in modo continuativo (a qualunque titolo, anche con diverse certificazioni e motivazioni) durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
- l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.
Basta che manchi uno solo dei 3 elementi indicati e l’art. 40/3 (di cui sopra) non può essere applicato al personale supplente.
Quesito
Una lettrice chiede
Buonasera, insegno momentaneamente come supplente. Vi seguo sempre… volevo capire se le vacanze di Pasqua mi verranno calcolate e pagate. Non so di preciso quando rientra il docente titolare. Grazie mille
Affinché le vacanze le siano riconosciute economicamente (ossia pagate) e giuridicamente (quindi calcolate) devono sussistere congiuntamente le sopra riportate condizioni.
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