Vacanze di Natale e ferie dei docenti precari: cosa devono fare i Dirigenti. NOTA

WhatsApp
Telegram

Il periodo natalizio si avvicina e, come ogni anno, emergono questioni legate alla gestione delle ferie per i docenti, in particolare quelli con contratti a tempo determinato.

Perché le ferie non possono essere assegnate d’ufficio

Secondo la normativa vigente le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste un obbligo di richiesta delle ferie: i docenti, a tempo determinato o di ruolo, non sono, infatti, obbligati a presentare richieste di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Ogni circolare interna che preveda il collocamento automatico in ferie del personale durante la sospensione delle lezioni è da considerarsi illegittima.

La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all’insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni.

Non è necessario che il docente si rechi a scuola, poiché gode di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere questi tipi di attività. Diverso il caso in cui venga convocata o sia stata programmata una riunione durante il periodo di sospensione delle lezione. Ad esempio, potrebbe capitare che, per una ragione specifica, venga convocato d’urgenza un consiglio di classe straordinario: il docente che non ha richiesto le ferie deve presentarsi a scuola.

Cosa devono fare i dirigenti scolastici

La normativa vigente e la Cassazione hanno ribadito il ruolo centrale dei Dirigenti scolastici nella gestione delle ferie, poiché devono:

  • informare, in modo chiaro e tempestivo, i docenti sulle ferie maturate e sulle modalità per richiederle;
  • invitare formalmente i docenti a presentare una richiesta di ferie, specificando che la mancata fruizione delle stesse comporterà la perdita sia del diritto a utilizzarle che dell’eventuale indennità sostitutiva.

Ciò significa che se un docente non richiede le ferie, il dirigente deve comunque assicurarsi che sia informato delle conseguenze della mancata richiesta, pena il diritto del docente a ricevere l’indennità sostitutiva.

A riguardo, ad esempio, è chiara l’indicazione fornita dall’Ambito Territoriale di Foggia ai dirigenti scolastici della provincia pugliese. La nota, infatti, dopo aver riassunto la giurisprudenza della Cassazione sul tema, invita i Dirigenti scolastici a informare, in maniera tempestiva, esplicita e in forma scritta, il personale docente a tempo determinato della possibilità di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione dell’attività didattica (previsti dal calendario scolastico) con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto sia alle ferie che all’indennità sostitutiva.

Il diritto all’indennità sostitutiva

Se il docente non fruisce delle ferie maturate e non è stato esplicitamente avvisato, con la comunicazione formale da parte del dirigente scolastico, ha diritto all’indennità sostitutiva. Infatti, la Cassazione ha sottolineato che laddove non vi sia stata espressa richiesta del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni di sospensione delle lezioni e “il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.

Il diritto all’indennità sostitutiva si prescrive in 10 anni.

Ferie assegnate d’ufficio: docente precario ottiene 10mila euro di risarcimento per 147 giorni di ferie non godute

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri