Utilizzo delle ferie e delle festività soppresse del personale docente, 32 + 4: un esempio di circolare e modello richiesta

Gli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 ribadiscono che le ferie sono un diritto irrinunciabile. Sono i docenti e il personale ATA a doverlo richiedere al dirigente scolastico. Di fatto, le ferie consentono il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti: artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007
Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto nello specifico:
- a 32 gg. per anno scolastico se l’anzianità di servizio (a qualunque titolo prestato) è superiore ad anni 3;
- a 30 gg. di ferie per anno scolastico se essa non è superiore ad anni 3;
Neoassunti o nell’anno di cessazione dal servizio
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie viene determinata in ragione dei dodicesimi di servizio effettivamente prestato. Se il periodo è superiore a quindici giorni, tale frazione viene considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Personale assunto a tempo determinato
Anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato le ferie sono calcolate in maniera proporzionale al servizio effettivamente prestato. L’articolo 19 del contratto, al comma 2, prevede che: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Ferie del personale part time
Il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). La UIL Scuola RUA in tal senso ha proposto un eccellente esempio: se si tratta di personale in part time di tipo verticale di 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
Le festività soppresse
Il personale scolastico ha una particolarità relativamente alle festività soppresse. A tale categoria, infatti, vengono attribuite dalla norma, quattro giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.
Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante
Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).
Periodi in cui è possibile fruire delle ferie
In base agli articoli 13, 15 e 54 del CCNL 29.11.2007, della Legge n. 228/2012 e della importante dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18 il personale docente di qualsivoglia ordine e grado dell’Istruzione può richiedere e usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Quindi, in prativa, secondo anche un quadro bene dettagliato realizzato dalla Federazione UIL Scuola RUA, tali ferie si possono richiedere per i seguenti periodi:
- dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8);
- dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
- durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale.
Ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni
Durante il periodo della normale attività didattica, i docenti assunti, sia quelli assunti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato possono fruire di sei giorni, da detrarre, però, dal totale che ad essi spetta annualmente. Per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tali giorni di ferie possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.
La richiesta
La richiesta va inoltrata, ragionevolmente in tempo, al dirigente scolastico su apposita modulistica o su piattaforma del registro elettronico. Verificate se apposite circolari del DS dispongono termini diverse o modalità organizzative apposite. A tal riguardo vi proponiamo come eccellente modello, la Circolare emanata dal dirigente scolastico Prof.ssa Virginia Ruggeri dell’ICS n. 7 “Enzo Drago” di Messina, ottimo esempio di organizzazione.
La cassazione dice no alla reperibilità del personale docente durante le ferie
La Corte di Cassazione con sentenza 3 dicembre 2013, n. 27057, “ha affermato che il dipendente pubblico non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie”. Nella Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27057, pur riconoscendosi il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, va nel contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso; ciò presuppone una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie, e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari”.
La disposizione contrattuale (analoga a quella del CCNL Scuola), non prevede un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento
La Cassazione, come specificato nel periodico RGNB numeri 22 – 23 del dicembre 2013, ripreso da Gilda, entrando nel merito “Nel caso di specie, relativo al licenziamento di un dipendente pubblico, non rientrato al lavoro dal periodo di ferie, nonostante l’ordine impartitogli dal datore, la Corte ha sottolineato che la disposizione contrattuale (analoga a quella del CCNL Scuola), non prevede un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio”, che nulla dice circa le modalità con cui l’interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata. Detti principi, pur se la sentenza concerneva un dipendente di altro Comparto, possono essere applicati ai lavoratori della Scuola in quanto il CCNL 29 novembre 2007, all’art. 13 commi 12 e 13 prevede che qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti”.
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