Utilizzo del badge per il personale scolastico, chiarimenti per ATA e docenti
Negli ultimi anni, è cresciuta esponenzialmente l’adozione di sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze e dell’orario di servizio del personale scolastico, nello specifico per il personale A.T.A., specie per le scuole strutturate in più plessi dislocati sul territorio. Trattasi di una prerogativa del Dirigente scolastico, nell’ambito della sua natura di datore di lavoro, rafforzata a partire dalla riforma Brunetta del 2009, quella di organizzare e dirigere le risorse umane. Forniamo dei chiarimenti utili, alla luce dell’evoluzione normativa attuale.
Personale A.T.A.
Già a partire dalla circolare n. 4797 del 20 ottobre 1992 del Ministero della Funzione pubblica, in materia di orario di servizio ed orario settimanale di lavoro, si disponeva che: “Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia.”
In aggiunta, è intervenuta la L. n.244 del 24 dicembre 2007 che, all’art. 3, comma 83, specifica che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”. Il legislatore impone pertanto la rilevazione automatizzata (ad es. mediante badge) delle ore di straordinario ai fini della liquidazione dei relativi compensi accessori.
Da ultimo, il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede all’art. 92, comma 3, in relazione a tutto il personale A.T.A., che esso deve “rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico”.
Indirettamente dunque sottolinea che il Dirigente scolastico deve predisporre adeguate modalità di rilevazione delle presenze, anche di natura automatizzata.
Personale docente.
La circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica (“Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro”), sopra richiamata, disponeva che questa “non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”. Escludeva dunque esplicitamente la rilevazione automatizzata della presenza in servizio dell’intero personale docente ed educativo.
Per il personale docente, l’ultimo CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 ha previsto il rinvio ad apposita sessione negoziale, non ancora avviata, per normare nel dettaglio le questioni attinenti il rapporto di lavoro.
Allo stato attuale quindi esiste un vuoto normativo e contrattuale in materia.
Tuttavia si precisa che la disposizione contenuta nell’art.3 della L. n.244 del 24 dicembre 2007 (“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”) dovrebbe trovare applicazione per tutti i dipendenti scolastici, inclusi i docenti, per quelle attività non rientranti nell’ordinaria attività di docenza, ove siano stati previste liquidazioni di compensi accessori. A titolo meramente esemplificativo, l’esecuzione di un progetto extracurriculare, in orario pomeridiano, retribuito con risorse dell’Istituzione scolastica, potrebbe essere suscettibile dell’applicazione della norma indicata.
Presenza di più plessi – chiarimenti pratici.
Nel caso in cui l’istituzione scolastica sia organizzata ed articolata su più plessi, è consigliabile installare i sistemi di rilevazione automatizzata in ciascun plesso scolastico.
Non è legittimo, a parere di chi scrive, installare i lettori badge solo in alcuni edifici, poiché questo comporterebbe anzitutto una disparità di trattamento tra il personale A.T.A. attribuito ai plessi dotati di rilevazione e quelli in servizio nei plessi non dotati che continuerebbero a utilizzare il registro firme o altri sistemi. Pertanto non sarebbe condivisibile adottare due sistemi differenti di rilevazione della presenza in servizio.
Inoltre non sarebbe conforme alla norma disporre che l’intero personale timbri il badge all’interno di un plesso (ad es. la sede centrale dell’istituto) per poi trasferirsi nel plesso di propria competenza, attribuito col piano delle attività, poiché dal momento della timbratura il dipendente risulterebbe già in servizio, ma dovrebbe uscire dal plesso per recarsi nell’altro, con evidenti problematiche sull’uscita (anche ad es. in relazione all’assicurazione INAIL in caso di infortunio in itinere).
Si consiglia pertanto ai Dirigenti scolastici di dotare tutti i plessi dell’istituto dei sistemi di rilevazione automatizzata, senza esclusioni.
Regolamento interno.
Ciascuna istituzione scolastica che abbia in dotazione un sistema di rilevazione automatizzato delle presenze deve dotarsi di apposito regolamento interno, adottato dal Dirigente scolastico, nel quale si fornisca puntuale disciplina sulle procedure da seguire per l’entrata e l’uscita, comprese le entrate posticipate, i permessi e le uscite anticipate, le fasce temporali di flessibilità, nonché le procedure da seguire in caso di malfunzionamento del sistema.
Il presente regolamento non deve passare dall’adozione del Consiglio di istituto, trattando di atto di micro-organizzazione, di spettanza esclusiva del datore di lavoro.