Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti e Ata, si parte l’8 luglio ma non tutti: pure quest’anno diverse deroghe per i neo-assunti bloccati per tre anni. Anief (Cavallini) dà tutte le info utili

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Stefano Cavallini, segretario generale Anief, è intervenuto su Orizzonte scuola Tv per fare il punto della situazione su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25, a poche ore dalla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della nota n. 38631 con all’interno le indicazioni e le date utili per il personale docente, educativo e ATA per presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria: per il personale docente l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dall’11 al 24 luglio; il personale ATA potrà, invece, inviare la domanda dall’8 al 19 luglio.

All’interno di Istanze on line la procedura si chiamerà “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto”. Ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione

Per ascoltare l’intervento, cliccare qui.

La mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), anche per l’a.s. 2024/25, è disciplinata dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21. Con l’Ipotesi di intesa è stata ampliata la platea dei docenti che possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, compresi coloro i quali nel 2023/24 sono stati assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Requisiti e motivi

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti: assunti in ruolo nel 2022/23 e precedenti: domanda provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI su trasferimenti e passaggi (tali eventuali vincoli, infatti, riguardano i soli predetti movimenti); assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23): domanda provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe; assunti a tempo determinato nel 2023/24 da concorso straordinario bis, procedura GPS sostegno a.s. 22/23 e procedura GPS sostegno/posto comune a.s. 21/22: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe; assunti GPS sostegno procedura a.s. 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, a condizione di aver superato l’anno di prova.

La domanda può essere presentata dai summenzionati docenti, purché sussista uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

-ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore.

Assegnazione per altra posto/classe di concorso/grado

Come detto all’inizio, l’assegnazione provvisoria, oltre che per la classe di concorso/posto di titolarità, può essere presentata anche per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione, come si legge nell’articolo 7/4 del CCNI 2019/22,. In base alle disposizioni del predetto articolo:

l’assegnazione per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella per il posto/classe di concorso di titolarità (quindi si deve sempre chiedere l’assegnazione per la classe di concorso/posto di titolarità e, in aggiunta, anche quella per un’eventuale altra classe di concorso, posto o grado di istruzione);
per chiedere l’assegnazione per altra classe di concorso/posto/grado di istruzione, il docente interessato deve essere in possesso della specifica abilitazione o specializzazione nel caso del sostegno;
nel caso in cui si chieda un diverso grado di istruzione, è necessario che il docente interessato abbia ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza.
Come detto nel sopra riportato punto 1, la richiesta in esame è aggiuntiva, per cui è presa in considerazione soltanto in assenza di disponibilità per la classe di concorso/posto di titolarità. Come si legge sempre nell’art. 7/4 succitato, inoltre, l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra diversi gradi o classe di concorso, tenuto conto della precisazione contenuta nel medesimo articolo 7/8, secondo cui l’assegnazione in scuole del comune di ricongiungimento precede quella per scuole di comune diverso, anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di gradi diversi da quello di appartenenza.

Quesiti

1. Sono di RUOLO alla primaria dal 2008 in una provincia della Lombardia dove risiedo con la mia famiglia. Ho adesso ottenuto PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE alla scuola dell’INFANZIA (ho fatto concorso nel 2000) in una provincia della Sicilia. Posso chiedere ASSEGNAZIONE PROVVISORIA COMUNQUE alla PRIMARIA, con preferenza alla scuola dove ero titolare fino a qualche giorno fa? Oppure sono destinata alla scuola dell’infanzia, e obbligata a superare anno di prova?

No, non può chiedere l’assegnazione provvisoria anche per la primaria, in quanto deve prima ottenere la conferma in ruolo nella scuola dell’infanzia, suo nuovo ruolo di titolarità dal 24/25.

2. Sono qui a chiedere il seguente chiarimento. Io sono di ruolo alle elementari e chiedo tramite l articolo 36 il passaggio alle superiori attraverso le gae. Posso chiedere assegnazione provvisoria o utilizzo nella stessa provincia?

Ricordiamo che l’art. 36 del CCNL 2007 è stato sostituito dall’art. 47 del CCNL 2019/21 e che lo stesso disciplina le supplenze del personale docente di ruolo. Pertanto, riferendosi al predetto articolo la lettrice intende di voler tentare di ottenere una supplenza dalle GaE nella scuola secondaria di secondo grado, cosa diversa dal passaggio ruolo. Chiarito ciò, rispondiamo che la lettrice può chiedere l’assegnazione provvisoria per la medesima provincia in cui è inclusa in GaE e può chiedere non solo la scuola dell’infanzia ma anche la scuola secondaria di secondo grado (trattandosi di gradi diversi, si presentano due distinte istanze), fermo restando che sia stata già confermata in ruolo nella scuola dell’infanzia e nella consapevolezza, come sopra illustrato, che la richiesta per la secondaria è aggiuntiva rispetto a quella per il posto di titolarità.

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