Utilizzazioni docenti 2023, soprannumerario organico di fatto: impiegato nella scuola di titolarità. Ecco come

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Il prorogato CCNI 2019/22, relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, contiene disposizioni relative anche all’eventuale soprannumerario sull’organico di fatto. Vediamo quali.

CCNI

L’intesa , sottoscritta tra ministero e sindacati il 13 giugno u.s., ha prorogato anche per l’a.s. 2023/24 il succitato CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e abbiano superato l’anno di prova (tali docenti presentano domanda in modalità cartacea);
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (da parte dei docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023, come si legge nella nota del MIM del 14 giugno 2023.

Leggi nel nostro speciale tutte le info sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni: requisiti partecipazione, guide per la ocmpilazione delle istanze …

Soprannumerario in organico di fatto

Premettiamo che l’organico dell’autonomia (il cosiddetto organico di diritto, utilizzato per le immissioni in ruolo e i trasferimenti/passaggi e, qualora residuino posti dalle predette operazioni, anche per le assegnazioni provvisorie, utilizzazione e supplenze), una volta costituito, viene poi adeguato (in estate) alle situazioni di fatto (ad esempio, un calo del numero degli iscritti, rispetto alle previsioni effettuate in seguito alle iscrizioni), dando vita al cosiddetto organico di fatto. Nell’ambito di tale fase di adeguamento dell’organico, è possibile che in una scuola uno o più docenti vengano a trovarsi in soprannumero:

  • totale (nel caso si perda un posto/cattedra intera, a causa della riduzione del numero degli alunni o, nel caso dei docenti di sostegno per la riduzione del numero degli alunni con disabilità); oppure
  • parziale (in caso si perdano solo alcune ore del posto/cattedra, sempre per la suddetta causa).

Com’è noto, i docenti dichiarati in soprannumero sull’organico dell’autonomia ottengono una nuova scuola di titolarità, presentando domanda condizionata o meno ovvero non presentandola e ottenendo la scuola d’ufficio. E se il soprannumerario è sull’organico di fatto? La risposta è fornita dall’articolo 5, comma 8, del CCNI 2022/25, ove si dispone quanto di seguito riportato:

  • il docente (compreso quello di sostegno) in soprannumero totale o parziale è utilizzato nella scuola di titolarità;
  • la suddetta utilizzazione avviene prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso/posto (di titolarità) e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente;
  • nel caso in cui non sia presente nessuna delle disponibilità suddette, il docente è utilizzato sempre nella scuola di titolarità sul potenziamento dell’offerta formativa;
  • il docente in soprannumero sull’organico di fatto, infine, può (si tratta di una facoltà) chiedere di partecipare alle operazioni di utilizzazioni, presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

Nei casi di utilizzazione nella scuola di titolarità (quindi qualora l’interessato non opti di presentare domanda di utilizzazione), si evidenzia che:

  • con il consenso degli interessati, al fine di un impiego ottimale delle risorse, il dirigente scolastico può  disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario; 
  • l’utilizzo su posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione di cui all’art. 2, comma 3-lettera c), del CCNI, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze;
  • l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

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