Utilizzazioni docenti 2023, quando avvengono d’ufficio e come. Possibili anche in altra classe di concorso o altro posto

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I docenti interessati possono presentare domanda di utilizzazione (e anche di assegnazione) entro il prossimo 5 luglio. Quando, come e nei confronti di chi vengono disposte le utilizzazioni d’ufficio.

CCNI

Il CCNI 2019/22 è stato prorogato anche per le operazioni relative all’a.s. 2023/24, in seguito all’intesa  sottoscritta tra ministero e sindacati il 13 giugno u.s.

Alla luce della proroga del contratto e delle precisazioni effettuate nella suddetta intesa, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria (oltre a tutti i docenti già di ruolo) anche gli assunti da GPS prima fascia sostegno e concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova. Qui tutte le info sui motivi per cui si può chiedere l’assegnazione, nonché le nostre guide sull’argomento e sulla compilazione della domanda. 

Quanto alle utilizzazioni, si precisa che:

  • riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero ovvero appartenenti a posti/classi di concorso in esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi (di seguito li riportiamo tutti);
  • vengono disposte generalmente nella provincia di titolarità (utilizzazioni provinciali);
  • possono essere disposte in ambito interprovinciale esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso della provincia di appartenenza da parte del richiedente.

Utilizzazione: chi può chiederla

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Utilizzazione d’ufficio: chi riguarda

Le utilizzazioni d’ufficio sono previste per i soli docenti in esubero su provincia, appartenenti a classe di concorso o ruolo in esubero. Ricordiamo che una classe di concorso/ruolo è in esubero quando, a livello provinciale, il numero di docenti, appartenenti alla medesima classe di concorso/posto, sia superiore a quello dei posti in organico dell’autonomia.

I suddetti docenti sono utilizzati anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nell’ordine seguente:

  1. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  2. altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  3.  insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

I docenti in questione possono essere utilizzati d’ufficio anche su posto di sostegno, a condizione che siano in possesso del previsto titolo di specializzazione oppure stiano frequentando l’apposito corso di formazione. 

Si evidenzia che le utilizzazioni d’ufficio in altro posto/classe di concorso vengono disposte per il solo personale [in esubero dopo la mobilità e quindi privo della sede di titolarità (come detto sopra)], che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale

Utilizzazione d’ufficio: come vengono graduati gli interessati

I docenti in esubero su provincia vengono utilizzati in ordine di graduatoria. Quest’ultima:

  •  è formulata dagli Uffici scolastici territoriali;
  •  è stilata sulla base della tabella allegata al CCNI mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio, e secondo i punteggi derivanti da: anzianità di servizio; esigenze di famiglia; titoli generali;
  •  è redatta, oltre che in base alla tabella summenzionata, tenendo conto delle precisazioni contenute nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Queste le precisazioni di cui all’ultimo punto sopra elencato:

  • si considerano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande;
  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti [LO SPECIALE]: domanda fino al 5 luglio, AGGIORNATO con VIDEOTUTORIAL “Tutti i passaggi per non sbagliare”

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