Utilizzazioni docenti 2023, compilazione domanda per impiego nella scuola di ex titolarità con precedenza. IMMAGINI sezioni interessate

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Come compilare le sezioni C ed E del modulo domanda al fine di essere utilizzati con precedenza nella scuola di ex-titolarità?

CCNI

In seguito all’intesa MIM-OO.SS. del 13 giugno 2023, è stato prorogato, anche per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2023/24, il CCNI 2019/22 e sono state fornite alcune importanti precisazioni, come quella relativa ai docenti assunti nell’a.s. 2022/23 da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis, che possono anch’essi presentare domanda di assegnazione (in modalità cartacea), purché abbiano superato l’anno di prova.

La domande di partecipazione ai movimenti suddetti provvisoria possono presentarsi sino al prossimo 5 luglio. Qui tutte le info sulla presentazione delle istanze e le nostre guide in materia.

Utilizzazione docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata

Docenti interessati

Tra i docenti, che possono presentare domanda di utilizzazione, vi sono quelli trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato istanza. Nello specifico, tali docenti rientrano tra quelli indicati nell’articolo 2, comma 1- lettera b), del CCNI 2019/22:

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.

Dunque, il personale individuato quale soprannumerario può chiedere l’utilizzazione, indicando come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, purché ricorrano le seguenti condizioni (tutte):

  1. essere stati individuati soprannumerari;
  2. essere stati trasferiti a domanda condizionata (ricordiamo che condizionando la domanda, qualora nel corso dei movimenti – trasferimenti – si liberi un posto nella scuola, il perdente posto è riassorbito nella medesima) oppure senza aver presentato domanda;
  3. essere stati trasferiti, come detto nel punto precedente, nello stesso anno scolastico in cui si è dichiarati perdenti posto oppure nei nove anni scolastici precedenti;
  4. aver chiesto, per ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il trasferimento nella scuola di ex titolarità.

Precisiamo che:

  • dopo l’espressione, come prima preferenza, della scuola di precedente titolarità, in subordine, è possibile indicare le scuole del distretto sub-comunale, che comprende la predetta scuola, oppure le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle;
  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo se si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.  La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità;
  • (riguardo al punto 3 sopra riportato) per l’a.s. 2023/24 possono chiedere l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità i docenti trasferiti d’ufficio per l’a.s. 2015/16 e successivi;
  • che i docenti in questione fruiscono anche della precedenza prevista dall’articolo 8/1, punto II, del CCNI 2019/22: “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”

Precedenza

Riguardo alla summenzionata precedenza si precisa che:

  • si applica alle sole utilizzazioni provinciali;
  • per fruire della precedenza è necessario indicare come prima preferenza (vedi sopra) la scuola di precedente titolarità, ossia quella da cui si è stati trasferiti in qualità di soprannumerari a domanda condizionata o senza aver prodotto domanda (oltre ad aver chiesto, per ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il trasferimento nella scuola di ex titolarità);
  • nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

Vediamo di seguito (riportando le relative immagini) come i docenti in questione devono compilare le sezioni C ed E del modulo di domanda, sezioni ove indicare rispettivamente il motivo per cui si sta chiedendo l’utilizzazione e la scuola di precedente titolarità per fruire della prevista precedenza.

Sezione C

Di seguito riportiamo la sezione, così come si presenta nelle domande relative ai diversi gradi di istruzione, illustriamo le diverse voci presenti nella medesima, nonché cosa devono compilare i docenti summenzionati.

Ecco quali punti della sezione i docenti interessati (trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato istanza), devono compilare e come:

– punto 1 “Punteggio spettante per l’utilizzazione:”:  indicare il punteggio spettante per l’utilizzazione, che deriva da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli. Approfondisci valutazione domande e attribuzione punteggi

– ultimo punto della sezione (corrispondente a: punto 5 per la scuola dell’infanzia e primaria; punto 6 per la secondaria di primo grado; punto 7 per la secondaria di secondo grado): inserire dal menù a tendina un “SI”, per indicare che si chiede l’utilizzazione per altri casi non compresi nelle caselle/punti precedenti. I docenti in questione infatti:

  • non sono soprannumerari sull’organico di fatto (art. 5, comma 8, del CCNI 19/22);
  • non sono in esubero su provincia [art. 2/1 lettera a) del CCNI 2019/22];
  • non chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo o su posti di sostegno nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, in quanto appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero [art. 2/1 lettera e) del CCNI 2019/22];
  • non chiedono l’utilizzo su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità, né l’utilizzo su posti di lingua inglese né sui posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello, movimenti questi che possono chiedere anche i non soprannumerari o appartenenti a posti/classi di concorso in esubero [art. 2/1 lettera f) del CCNI 2019/22];
  • non chiedono di essere utilizzati su sostegno nel medesimo grado di titolarità in seguito al superamento di corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo [art. 2/1 lettera g) del CCNI 2019/22].

Pertanto, come detto sopra, i docenti in quesitone devono inserire un “SI” nell’ultimo punto della sezione, in quanto non rientranti in nessuno dei casi indicati ma in quello di cui all’articolo 2/1, lettera b), del citato CCNI 2019/22.

Sezione E

L’altra sezione, che i docenti suddetti devono compilare per fruire della prevista precedenza (sopra illustrata), è la sezione E “Utilizzazioni con precedenza“:

I docenti interessati compilano il primo punto della sezione (corrispondente al numero 17 per i docenti dell’infanzia/primaria, al numero 18 per i docenti della secondaria di primo grado e al numero 19 per quelli della secondaria di secondo grado), come di seguito indicato (riportiamo le relative voci):

  • Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (Nel caso in cui il docente esprima altre preferenze nella sezione ‘Preferenze’, verrà trattato in subordine su di esse): indicare la scuola da cui si è stati trasferiti in qualità soprannumerari (ossia la scuola di precedente titolarità – anche chi è stato trasferito d’ufficio senza aver presentato istanza ovvero a domanda condizionata per l’a.s. 2023/24);
  • Tipologia di posto di precedente titolarità: scegliere dal menù a tendina il tipo di posto (comune/sostegno…) di titolarità al momento del trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (può infatti succedere che l’interessato sia trasferito su altra tipologia di posto, rispetto a quella in relazione alla quale era stato individuato quale soprannumerario); in caso di concorrenza tra più docenti nella medesima condizione, leggiamo nel CCNI, prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).
  • Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità: indicare se si vuole (scegliendo “SI” dal menù a tendina) o meno (scegliendo “NO” dal menù a tendina) essere messi a disposizione nella scuola di precedente titolarità.  

Per la compilazione del resto dell’istanza leggi le nostre guide e i nostri articoli di approfondimento, che abbiamo raccolto nel nostro speciale.

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