Utilizzazioni 2015/16: guida alla valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli per le utilizzazioni del personale docente è regolata dalla stessa Tabella di valutazione dei punteggi allegata al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo) per l’a.s. 2015/16, (Allegato D – lettera A) nelle parti riguardanti :
La valutazione dei titoli per le utilizzazioni del personale docente è regolata dalla stessa Tabella di valutazione dei punteggi allegata al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo) per l’a.s. 2015/16, (Allegato D – lettera A) nelle parti riguardanti :
I – Anzianità di servizio;
II – Esigenze di famiglia
III – Titoli generali
Questa Tabella risulta inserita anche nell’ ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2015/16 come Allegato 1 -A alla pagina 37 e seguenti.
La valutazione del punteggio è formulata dall’istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio.
Se scuola di servizio e scuola di titolarità non coincidono a chi compete la valutazione del punteggio?
In questo caso la competenza per la valutazione della domanda è della scuola di servizio che potrà acquisire, eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. (art. 1 comma 6)
Per i docenti senza sede di titolarità, ma titolari nella provincia (DOP e DOS), a chi compete la valutazione della domanda?
Per i docenti titolari sulle dotazioni provinciali, i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.) e i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia, tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti (art. 1, comma 6)
Quali sono i criteri adottati per la valutazione dei titoli?
Nell’art. 1 comma 6 del CCNI vengono fatte, a tale proposito, le seguenti precisazioni:
La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23.2.2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 8 del 20.3.2015, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
La guida di OrizzonteScuola.it su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2015/16