Utilizzazione e assegnazione provvisoria 2022, requisiti. Domanda per altro grado e docenti con passaggio di ruolo in anno di prova
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022. Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione.
Prima di rispondere al quesito di un nostro lettore, ricordiamo quando e chi può presentare domanda di utilizzazione e chi quella di assegnazione provvisoria.
Domande
Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID, come leggiamo nella nota n. 23439 del 17 giugno 2022.
Utilizzazione
L’utilizzazione provinciale riguarda, prevalentemente, il personale docente in esubero o soprannumero. Nello specifico, la domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio, che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso
A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
E’ prevista, infine, la possibilità di utilizzazione interprovinciale a domanda, soltanto nei casi di docenti appartenenti a posti/classi di concorso per i quali permanga la situazione di esubero nel posto/classe di concorso nella provincia di appartenenza (ossia di titolarità). In deroga a quanto detto, la domanda di utilizzazione interprovinciale può essere presentata anche dal personale docente di scuole o istituti di province che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità; tale personale può presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità.
Assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria si può chiedere per una sola provincia e a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.
Possono presentare domanda tutti i docenti in possesso dei previsti requisiti , compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22, in deroga a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019. Ciò in seguito all’intesa siglata tra MI e OO.SS., che ha prorogato per un altro anno il CCNI 2019/22.
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Ho ottenuto, per l’a.s. 2021/22, il passaggio di ruolo sul sostegno alla secondaria di primo grado, passaggio ottenuto dalla secondaria di secondo grado. Chiedo se sia possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella secondaria di secondo grado sul sostegno per l’a.s. 2022/23.
Premettiamo, come riferito nell’articolo sopra linkato, che l’assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione può essere chiesta dai docenti in possesso del previsto titolo e che hanno ottenuto la conferma in ruolo. Alla luce di ciò e di quanto detto sopra, il nostro lettore:
- non può presentare domanda di utilizzazione (non rientrando, al momento e da quanto scritto, in nessuna della categorie sopra riportate);
- non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di secondo grado in assenza della conferma in ruolo nella secondaria di primo grado, conferma ottenuta in seguito al superamento dell’anno di prova;
- potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria, qualora abbia superato precedentemente l’anno di prova nella scuola secondaria di primo grado, per cui non sta svolgendo l’anno di prova in tale grado di istruzione.
Quanto al punto due sopra riportato, precisiamo che, nel CCNI 2019/22, leggiamo:
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22
Il tenore letterale del testo contrattuale farebbe propendere per l’interpretazione data da alcuni Uffici, secondo cui: se la conferma in ruolo per l’a.s. successivo (nel nostro caso 2022/23) arriva entro la scadenza delle istanze, gli interessati possono presentare domanda.