Utilizzazione docenti 2024, quando spetta il punteggio per ricongiungimento. Uffici stanno valutando le domande
Nelle domande di utilizzazione vengono valutate anche le esigenze di famiglia. Quando spetta il punteggio per ricongiungimento al genitore.
Valutazione domande
La valutazione delle domande di utilizzazione, ai sensi dell’art. 1 del CCNI 2019/22 (prorogato anche per l’a.s. 2024/25 dall’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024), è effettuata dalla scuola in cui gli interessati prestano servizio. Qualora la scuola di titolarità non coincida con quella di servizio, la valutazione è effettuata da quest’ultima acquisendo, se necessario, ogni utile elemento di conoscenza.
La valutazione è svolta dalla suddetta scuola sulla base della “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo “, contenuta nell’Allegato 2 al citato CCNI 19/22, tenendo conto delle precisazioni per i trasferimenti d’ufficio (si trovano nelle note alla tabella medesima), nonché di quelle di seguito riportate:
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso (che non si valuta invece nelle operazioni di trasferimento e passaggio, nonché nella graduatoria interna di istituto);
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande; si prescinde dall’iscrizione predetta nel caso di ricongiungimento al familiare trasferito per motivi di servizio nei tre mesi antecedenti la data ultima di presentazione della domanda;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1, del CCNI 9/22, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 del 6.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti precedenti.
Quesito
Utilizzazione l’USP non ha riconosciuto il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento al genitore (per completezza preciso che il genitore risiede in un comune diverso da quello di titolarità del docente) come richiesto dal docente. Sapete dirmi se è corretto? grazie
Come detto sopra, la valutazione delle domande di utilizzazione avviene tenuto conto delle precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, quindi secondo quando avviene anche per la graduatoria interna di istituto, nonché delle puntualizzazioni sopra riportate. Riguardo al punteggio di ricongiungimento, così leggiamo nella nota 7 alla summenzionata Tabella:
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.
Dunque, il punteggio di ricongiungimento è assegnato nel caso in cui il familiare risieda nel medesimo comune di titolarità del docente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande oppure nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili e lo stesso sia viciniore al comune di titolarità dell’interessato oppure se nel comune di ricongiungimento, che non sia sede di organico, c’è un plesso della scuola di titolarità dell’interessato. Considerato che il genitore del docente interessato non risiede nel comune di titolarità dello stesso, il punteggio in esame non è stato correttamente attribuito, a meno che non sussista una delle altre due sopra riportate fattispecie.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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