Utilizzazione docenti 2023, titolari su posto comune possono chiederla su sostegno. Condizioni
I docenti titolari su posto comune possono presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno nel medesimo grado di titolarità, anche se non sono in soprannumero o esubero. Ecco le condizioni per ottenere il movimento.
CCNI
Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:
- possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
- eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
- equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
- obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.
Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
Alla luce della proroga e delle precisazioni succitate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.
Quanto alle utilizzazioni, si precisa che:
- riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero ovvero appartenenti a posti/classi di concorso in esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi;
- vengono disposte generalmente nella provincia di titolarità (utilizzazioni provinciali);
- possono essere disposte in ambito interprovinciale esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso della provincia di appartenenza da parte del richiedente.
Utilizzazioni
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti in esubero nella provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
- i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
Utilizzazione su posto comune
Come sopra riportato, i docenti titolari su posto comune possono chiedere l’utilizzazione:
- su posto di sostegno, anche se non sono in soprannumero o esubero e sole se in possesso del previsto titolo di specializzazione;
- su posto di sostegno per il solo grado di istruzione di titolarità, per cui il titolare su posto comune nella secondaria di primo grado, ad esempio, può chiedere l’utilizzo su posto di sostegno nella sola scuola secondaria di primo grado, ma non per la secondaria di II grado, l’infanzia o la primaria.
Evidenziamo che le suddette operazioni, finalizzate alla copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, sono disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni (nel nostro caso per l’a.s. 2023/24).
Conclusioni
In definitiva , l’utilizzazione su posto di sostegno può essere:
- chiesta dai docenti titolari su posto comune, solo se in possesso del previsto titolo di specializzazione e solo nel medesimo gradi di istruzione di titolarità.
- disposta, solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2023/24.
La consulenza
E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).