Utilizzazione docenti 2023, quando per altra classe di concorso o posto e quando in altra provincia

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I docenti interessati, entro il prossimo 5 luglio, possono presentare domanda di utilizzazione. Quando si può disporre in altra provincia e quando per altra classe di concorso/posto.

CCNI

Con l’intesa MIM-OO.SS. del 13 giugno u.s., è stato prorogato per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22 e sono state fornite alcune importanti precisazioni, tra cui quella relativa ai docenti assunti nel 2022/23 con contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo (nell’a.s. 2023/24).

Alla luce della proroga contrattuale e delle citate precisazioni, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria (oltre a tutti i docenti già di ruolo) anche gli assunti da GPS prima fascia sostegno e concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e abbiano superato l’anno di prova. Qui tutte le info sui motivi per cui si può chiedere l’assegnazione, nonché le nostre guide sull’argomento e sulla compilazione della domanda. 

Quanto alle utilizzazioni, si precisa che:

  • riguardano, in linea generale, i docenti in soprannumero/esubero ovvero appartenenti a posti/classi di concorso in esubero, fatta eccezione per alcuni altri casi (di seguito li riportiamo tutti);
  • vengono disposte generalmente nella provincia di titolarità (utilizzazioni provinciali);
  • possono essere disposte in ambito interprovinciale esclusivamente nei casi in cui permanga la situazione di esubero nel posto o classe di concorso della provincia di appartenenza da parte del richiedente.

Utilizzazione: chi può chiederla

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Utilizzazione in altro posto/classe di concorso

Le operazioni di utilizzazione su un posto/classe di concorso diversi da quelli di titolarità (in ambito provinciale) possono essere effettuate solo nei confronti di particolari categorie di personale, indicate nell’articolo 2/2 del CCNI 2019/22:

2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.

Dunque, l’utilizzazione in una classe di concorso/posto, anche di altro grado di istruzione, diversi da quelli di titolarità può essere chiesta e ottenuta da docenti anche non in soprannumero, ma appartenenti a classi di concorso o posti in esubero nella provincia.  Si tratta, in sostanza, di docenti che hanno una sede di titolarità, tuttavia la loro è una classe di concorso/posto in esubero nella provincia (ciò significa che i titolari sulla medesima classe di concorso/posto in provincia sono in numero maggiore rispetto ai posti in organico dell’autonomia).

Al fine suddetto, i docenti interessati devono essere in possesso del titolo d’accesso alla classe di concorso/posto/grado di istruzione richiesto (ossia devono essere in possesso della relativa abilitazione).

Utilizzazione in altra provincia

Docenti appartenenti a posto/classe di concorso in esubero

Come detto all’inizio, l’utilizzazione viene disposta in genere nella provincia di titolarità, salvo il caso di cui all’articolo 2/5 del CCNI 2019/22:

Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente;

Dunque:

  • si può essere utilizzati a domanda in una provincia diversa da quella di titolarità, a condizione che il richiedente appartenga a posto/classe di concorso in esubero in provincia (condizione di esubero che deve permanere);
  • l’utilizzazione è disposta prioritariamente per il posto/classe di concorso di appartenenza e, in subordine, per posti disponibili, relativamente ai quali il docente possieda la relativa abilitazione.

Docenti appartenenti a province che hanno cambiato assetto territoriale

Se da un lato l’utilizzazione interprovinciale può essere disposta solo nel caso in cui permanga la situazione di esubero nel posto/classe di concorso della provincia di appartenenza del richiedente, dall’altro è prevista un’eccezione, ossia è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1/11 (richiamato nel sopra riportato art. 2/5) del CCNI, che prevede l’utilizzazione in altra provincia anche di personale la cui classe di concorso/posto di appartenenza non sia in esubero.

Nello specifico, possono presentare domanda di utilizzazione in altra provincia, pur non appartenendo a classe di concorso/posto in esubero, i docenti che:

  • hanno modificato la provincia di titolarità, a seguito di modifiche dell’assetto territoriale di competenza della medesima provincia;
  • abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità.

Tali docenti possono presentare la succitata istanza di utilizzazione soltanto per la ex provincia di titolarità e partecipano ai relativi movimenti insieme al personale della predetta provincia (quindi come se presentasse domanda in ambito provinciale).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Assegnazioni provvisorie docenti [LO SPECIALE]: domanda fino al 5 luglio, AGGIORNATO con VIDEOTUTORIAL “Tutti i passaggi per non sbagliare”

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