Utilizzazione docenti 2022: quanti punti per servizio di ruolo, altro ruolo e pre-ruolo. Condizioni valutazione

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Le domande di utilizzazione sono valutate dalla scuola di servizio del docente interessato. Punti per servizio di ruolo, altro ruolo e pre-ruolo.

Domande

Le domande di utilizzazione (e assegnazione provvisoria) si possono presentare sino al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).

Requisiti

La domanda di utilizzazione, secondo il CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), può essere presentata nella provincia di titolarità dai docenti in possesso di determinati requisiti. Ecco quali

La domanda di utilizzazione interprovinciale, invece, può essere presentata dai soli docenti appartenenti a posti/classi di concorso per i quali permanga la situazione di esubero nel posto/classe di concorso nella provincia di appartenenza (ossia di titolarità). In deroga a quanto detto, la domanda di utilizzazione interprovinciale può essere presentata anche dal personale docente di scuole o istituti di province che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità; tale personale può presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità.

Valutazione titoli

La valutazione dei titoli delle domande di utilizzazione spetta alla scuola in cui il docente presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con quello di servizio, la domanda sarà valutata da quest’ultimo (istituto di servizio), acquisendo eventualmente dalla scuola di titolarità ogni utile elemento. Per i docenti in esubero su provincia la predetta valutazione è effettuata dagli uffici territorialmente competenti.

I punteggi da attribuire sono indicati nella tabella di valutazione del CCNI sulla mobilità, allegata (all. 2) al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

I titoli valutabili sono:

  • anzianità di servizio;
  • esigenze di famiglia;
  • titoli generali.

L’articolo 1, comma 6, del CCNI 2019/22, riguardo alla valutazione delle istanze di utilizzazione, precisa quanto segue:

  • sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanza (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio;
  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Valutazione servizio ruolo, altro ruolo e pre-ruolo

Servizio di ruolo

Per ogni anno di servizio di ruolo comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza sono attribuiti punti 6.

Si precisa quanto segue:

  • si valuta l’anno in corso;
  • l’anno di servizio è valutato anche nel caso di fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità e del congedo di maternità e/o parentale di cui al D.lgs. n. 151/2001;
  • l’anno di servizio comunque si valuta  se, nel corso dell’anno scolastico di riferimento, sia stato prestato un servizio non inferiore a 180 giorni;
  • sono valutati come effettivo servizio di ruolo i periodi di congedo per i corsi di dottorato di ricerca, per le borse di studio o assegni di ricerca (da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali), così come il periodo di congedo come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo;
  • è valutato anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo;
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza;
  • l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in ruolo diverso dal quello di appartenenza, è valutata 3 punti ogni anno per tutti gli anni;
  • il servizio prestato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (supplenza al 30/06 o al 31/08 su posto/classe di concorso ovvero grado di istruzione diversi da quelli di titolarità) è valutato come servizio pre-ruolo;
  • per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato;
  • per i docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna (ai sensi della legge n. 90/1957) il punteggio è raddoppiato;
  • il servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative;
  • per ogni anno di insegnamento prestato su posto di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato, per i titolari su tale tipologia di posto.

Altro ruolo

Gli anni di servizio, prestati in un ruolo diverso da quello di appartenenza, si valutano nella maniera seguente:

  • gli anni di servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (in cui si è attualmente titolari) e viceversa, mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano coma tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) nella scuola secondaria di primo e secondo grado (in cui si è attualmente titolari);
  • gli anni di servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni nella scuola secondaria di secondo grado (in cui si è attualmente titolari) e viceversa, mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano coma tale (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) nella dell’infanzia e primaria (in cui si è attualmente titolari).

Pre-ruolo

Per ogni anno di servizio pre-ruolo sono attribuiti punti 3 ogni anno per i primi quattro anni e punti 2 ogni anno per gli anni successivi al quarto (ossia dal  quinto in poi).

Si precisa quanto segue:

  • l’anno di servizio è valutato anche nel caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità e del congedo di maternità e/o parentale di cui al D.lgs. n. 151/2001;
  • l’anno di servizio è comunque maturato, se sono stati prestati 180 giorni di servizio oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia;
  • il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
  • non è valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie;
  • è valutato il servizio prestato: fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.);
  • il servizio non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative;
  • per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, su posto di sostegno il punteggio è raddoppiato, per i titolari su tale tipologia di posto;
  • per i docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuola di montagna (ai sensi della legge n. 90/1957), il punteggio è raddoppiato.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa [LO SPECIALE]

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