USR Piemonte. Rivendicazioni dei collaboratori dei Dirigenti Scolastici. Precisazioni su docenti con delega a compiti specifici e vicario
red – L’USR Piemonte risponde con la nota 7074 del 22 luglio 2013 ai ricorsi presentati da docenti che hanno svolto le funzioni di collaboratore vicario, con i quali viene rivendicato il diritto a percepire l’indennità per funzioni superiori. La problematica si manifesta maggiormente nelle Istituzioni Scolastiche affidate in reggenza.
red – L’USR Piemonte risponde con la nota 7074 del 22 luglio 2013 ai ricorsi presentati da docenti che hanno svolto le funzioni di collaboratore vicario, con i quali viene rivendicato il diritto a percepire l’indennità per funzioni superiori. La problematica si manifesta maggiormente nelle Istituzioni Scolastiche affidate in reggenza.
Prot. n. A00DRPI0007074/U Torino 22 luglio 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli A.T. del Piemonte
LORO SEDI
OGGETTO : Rivendicazioni dei collaboratori dei dirigenti scolastici.
Quest’ufficio si trova a gestire un certo numero di ricorsi presentati da docenti che hanno svolto le funzioni di collaboratore vicario, con i quali viene rivendicato il diritto a percepire l’indennità per funzioni superiori. La problematica si manifesta maggiormente nelle Istituzioni Scolastiche affidate in reggenza.
In merito a ciò si ritiene di dover fare le seguenti precisazioni:
Il D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135) all’art. 14 comma 22 ha stabilito che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo’ essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”.
Sulla base dell’interpretazione autentica dell’art. 25 comma 5 del D.lgvo 165/01 fornita dall’art. 14 comma 22 sopra riportato, il Miur – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio (di seguito DGPFB) con nota prot. 4442 del 16.07.12 ha ribadito che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semi-esonero dall’insegnamento. Pertanto ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, né certificata alcuna quantificazione di somme a tale titolo, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto.
La nota citata è strettamente collegata all’indicazione vincolante degli uffici centrali, già espressa con la nota della D.G.P.F.B. prot. n. 9353 del 22.12.2011, nella quale, comunicata l’assenza di risorse finanziarie per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 CCNL (tra i quali figura al punto 7 della lettera g), l’indennità di funzioni superiori e di reggenza) si evidenziava la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, di docenti collaboratori, cui delegare specifici compiti, la cui attività è retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (art. 34 CCNL).
In conclusione, in assenza di fondi per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 lett. g) n. 7 CCNL, si rammenta che le forme di collaborazione di cui potrà valersi il dirigente scolastico saranno unicamente quelle dei docenti con delega di specifici compiti, nominati ai sensi dell’art. 34 CCNL e 25, comma 5, d. lgs. 165/2001. L’eventuale nomina del vicario con compiti generali di sostituzione del dirigente scolastico potrebbe comportare rivendicazioni economiche dalle quali potrebbero scaturire conseguenze sul piano della responsabilità erariale del dirigente scolastico.
f.to Il Direttore Generale
Giuliana Pupazzoni