Uscite didattiche, in aumento richieste risarcitorie. Quali responsabilità del docente, muta in base all’età dello studente

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Sono sempre di più i contenziosi che hanno per oggetto richieste risarcitorie in ordine ai comportamenti assunti da alcuni studenti durante le gite scolastiche. E la giurisprudenza pare essere orientata a consolidare i propri pronunciamenti in ordine alla responsabilità della scuola in materia di vigilanza nel caco di gite scolastiche.

La responsabilità della scuola nell’organizzazione delle gite scolastiche

Si segnala la Corte d’Appello Bari Sez. II, Sent., 28-07-2020, la quale afferma che “ in tema di responsabilità dell’insegnante per i danni occorsi ad uno studente durante lo svolgimento di gita scolastica, è fuori dubbio che l’istituto scolastico abbia l’obbligo giuridico di organizzare il viaggio di istruzione in maniera tale da salvaguardare al massimo grado l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti, come è certo che il personale docente abbia l’obbligo di svolgere l’attività di controllo e sorveglianza necessarie a tale fine. La diligenza richiesta nell’espletamento di tali attività varia a seconda dell’età e della conseguente maturità degli studenti, e quindi deve essere commisurata al caso concreto e alle persone di volta in volta interessate. Nel caso di specie, non può essere trascurato che trattatasi di alunni di una quinta classe superiore, per i quali è logico presumere il raggiungimento non solo di un certo grado di maturità psicofisica, ma anche di un autocontrollo e di una capacità di autodeterminazione, tale da non far ritenere necessario un controllo, da parte dei docenti, pressante ed invasivo. Il danno, così come descritto, si è verificato non solo al di fuori dell’orario normalmente impiegato per le attività scolastiche o parascolastiche (prime ore del mattino) ma per un fatto assolutamente imprevedibile (la rissa scoppiata in discoteca) degenerato in un evento ancor di più imprevedibile. L’evento, così come verificatosi, si manifesta non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”.

Sulla responsabilità contrattuale o extra contrattuale del docente

La Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 febbraio 2014, n. 2413, afferma di ritrovarsi nei principi della nota sentenza delle Sezioni Unite 27 giugno 2002, n. 9346, la quale ha stabilito che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (v. anche le sentenze 18 novembre 2005, n. 24456, 3 marzo 2010, n. 5067, 3 febbraio 2011, n. 2559). Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (così la sentenza 22 aprile 2009, n. 9542).

La scuola deve valutare l’assenza di rischi evidenti nella scelta delle strutture di pernottamento

La Cassazione sezione Civile, con sentenza dell’8 febbraio 2012, n° 1769, afferma invece che sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosita’ dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l’istituzione puo’ dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attivita’ in cui si estrinseca la gita scolastica. In ordine invece alla responsabilità dei docenti durante le ore notturne in astratto si può escludere la responsabilità dei docenti accompagnatori in dipendenza della non adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza.

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