Uscita autonoma da scuola, dalla primaria alle superiori: le regole da rispettare per genitori e alunni
Per quanto riguarda gli studenti pari o maggiori di 14 anni il problema non si pone: hanno la possibilità di rientrare in autonomia a casa. Di recente il Legislatore ha predisposto che anche i minori di 14 anni possano uscire autonomamente previa un’autorizzazione dei genitori in tale direzione. Ma ciò vale anche per un alunno della scuola primaria? Tutte le info.
Uscita autonoma da scuola
L’art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Il Miur, successivamente all’entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.
nota 2379 del 12 dicembre 2017 uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.pdf
Condizioni
L’autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di:
- età degli interessati;
- grado di autonomia;
- specifico contesto.
A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:
- la maturità del ragazzo;
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico (vedi sotto);
- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada: i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione... I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;
- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.
Compiti scuola
Dal testo normativo, è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori a farlo; i genitori non chiedono ma autorizzano. L’istituzione scolastica prende atto dell’autorizzazione rilasciata. Generalmente le scuole facilitano la questione predisponendo dei moduli prestampati da compilare. Un esempio a seguire:
Alunni scuola primaria: anche loro possono, se autorizzati dai genitori, uscire autonomamente da scuola?
La risposta è sì, ma solo se la dinamica/uscita autonoma che coinvolge il piccolo alunno rientra nel concetto di ragionevolezza. Quindi, ad esempio, se uno studente di 10 anni, frequentante l’ultimo anno della scuola primaria, abita a poche decine di metri da scuola è ragionevole, in presenza delle condizioni sopra citate, possa rientrare in autonomia. La Legge parla di minori di 14 non ponendo una specifica soglia.
Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione presentata dai genitori. Come al solito è con la collaborazione ed il dialogo tra le parti che si raggiunge una soluzione. Il Capo di Istituto deve cercare di far convergere il potere della Scuola nel disciplinare ingressi ed uscite con la responsabilità genitoriale ed annessa concessione dell’autonomia ai propri figli.
A proposito di ciò è fondamentale la stesura da parte delle Istituzioni scolastiche di un Regolamento di Istituto che disciplini in maniera dettagliata gli ingressi e le uscite da Scuola [art. 10 del D.Lgs n.297/1994]. È prassi in molti istituti porre la soglia della quinta elementare: per intenderci, quindi, tutti i bambini/e della classi quarte, terze e così via non hanno alcuna possibilità, nemmeno se autorizzati dai genitori, di rientrare autonomamente. Naturalmente, in base all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, possono esservi differenti clausole derogatorie in merito—> quindi in alcune istituzioni scolastiche potrebbe essere concesso agli alunni di quarta elementare l’uscita autonoma, in altre a partire solo dalla prima classe della secondaria di primo grado.
I genitori al momento dell’iscrizione del proprio figlio nella scuola approvano automaticamente quanto regolamentato dalla scuola, fermo restando che è sempre possibile tramite uno dei loro rappresentanti, nello specifico il Presidente del Consiglio di Istituto, sollevare la questione proprio in sede di quest’ultimo, proponendo modifiche e/o correzioni al Regolamento.
[L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. La medesima deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*]
*estratto da un Regolamento di Istituto