Unioni civili e convivenze di fatto: è possibile la fruizione dei permessi assistenza 104/92?

I permessi per assistenza al familiare disabile sono stati nel tempo integrati in seguito a emanazioni di leggi o di sentenze. Un caso particolare.
Caterina scrive
Buongiorno sono un insegnante della scuola primaria a tempo determinato vorrei sapere se non essendo sposata, ma solo convivente, ho diritto ad usufruire dei benefici della legge 104 / 92 per assistere il mio compagno che è inabile al 90% e in situazione di gravità ( art. 3 comma 3). Grazie per l’attenzione.
Legge n. 76/2016
La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”
Corte costituzionale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92
Conclusioni
La ratio dell’istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost.
La salute psico-fisica del disabile rientra, tra l’altro, nell’ambito dei diritti inviolabili che la costituzione riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
La Corte sostiene, quindi, che sarebbe irragionevole non includere il convivente della persona disabile in situazione di gravità nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire dei benefici in questione.
In caso contrario, infatti, il diritto del disabile – costituzionalmente garantito – a ricevere assistenza nell’ambito della propria comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente limitato, «non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».
Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Ricordiamo invece che il convivente di fatto è escluso dalla possibilità di fruire del congedo biennale, che è prerogativa solo della parte dell’unione civile, pertanto:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/92,
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
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