Un’aspettativa lunga 14 anni: il caso di un’assistente amministrativa a Pordenone
GB – Da quattordici anni in aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero ed è perfettamente regolare: la protagonista è un’assistente amministrativa di Pordenone, che non si è mai presentata a scuola, anche se non percepisce assegno.
L’aspettativa per destinazione all’estero del coniuge è regolata dalla legge 333/85 e prima dalla legge 26/80.
GB – Da quattordici anni in aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero ed è perfettamente regolare: la protagonista è un’assistente amministrativa di Pordenone, che non si è mai presentata a scuola, anche se non percepisce assegno.
L’aspettativa per destinazione all’estero del coniuge è regolata dalla legge 333/85 e prima dalla legge 26/80.
Essa spetta di diritto al docente; può durare per tutto il periodo di servizio all’estero dell’altro coniuge; può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del docente collocato in aspettativa. Il dirigente concede l’aspettativa, concessione che viene poi trasmessa alla Ragioneria competente.
Il posto vacante è occupato ogni anno da supplenti fino al 30 giugno, per cui i due mesi estivi, tra i più caldi per il lavoro delle segreterie specie in questo periiodo di aggiornamento, resta vacante e si somma alle vacanze del personale in ferie; se poi ci aggiungiamo anche i tagli al personale delle segreterie, che lavorano sempre di più sotto organico, la situazione diventa quasi drammatica.
La richiesta di tamponamento del vuoto estivo lasciato dalla dipendente, da parte dei suoi colleghi, non trova riscontro nella normativa: la legge numero 26 del 1990 concede l’aspettativa ai dipendenti dello Stato per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero, con documentazione, ma non specifica per quanto tempo, potrebbe essere anche fino alla pensione.
Soluzione ottimale per un incarico, ma in realtà sarebbe meglio liberare una cattedra per i ruoli, anche perché la legge dell’80 recita all’art. 5:" Qualora l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l’impiegato che cessa dall’aspettativa occupa -ove non vi siano vacanze disponibili-un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza."