Un docente rinuncia ad uno degli spezzoni assegnati con il bollettino nomine dall’Ufficio Scolastico. C’è sanzione?
Il docente, che ottiene una supplenza costituita due spezzoni e rinuncia ad uno di essi, è sottoposto alla sanzione di cui all’articolo 14/1 dell’OM 112/2022.
Sanzioni GaE/GPS
Premettiamo che:
- le sanzioni per le supplenze attribuite da GaE e GPS sono contenute nell’articolo 14, comma 1 lettere a) e b), della succitata OM 112/2022;
- le supplenze al 30/06 e al 31/08 sono assegnate, tramite procedura informatizzata, da GaE e, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle GPS (da evidenziare che in caso di in caso di esaurimento o incapienza di GaE e GPS, le supplenze in esame sono attribuite dalle graduatorie di istituto);
- la rinuncia può configurarsi sotto diverse fattispecie.
Di seguito le fattispecie di rinuncia e le relative sanzioni:
- mancata presentazione della domanda, ai fini della partecipazione al conferimento delle supplenze: l’aspirante, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo (si potranno al contrario ottenere dalle GI, in caso GaE e GPS siano esaurite);
- rinuncia per le sedi/classi di concorso/posti non espressi [qualora l’aspirante non abbia espresso nell’istanza alcune preferenze di sede e classe di concorso/tipologia posto (ciò riguarda chi è inserito graduatoria – GaE o GPS – per più classi di concorso/posti) e al proprio turno di nomina non sia stato soddisfatto per le preferenze espresse, lo stesso è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto non espresse]: l’aspirante, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS dalle graduatorie in relazione alle quali sia risultato in turno di nomina (esempio: docente incluso in GPS I fascia per la A-12 e la A-11; è rinunciatario per alcune sedi non espresse in riferimento alla A-12; non potrà ottenere da GPS supplenze per la A-12, mentre potrà ottenerle per la A-11); potrà invece ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle GI (anche dalla classe di concorso per cui ha rinunciato, nel caso dell’esempio precedente anche per la A-12);
- rinuncia supplenza conferita (l’aspirante rinuncia alla supplenza, dopo che la stessa gli è stata attribuita ovvero non prende servizio, entro il previsto termine): l’aspirante non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08, per l’a.s. 2023/24, da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo, nonché dalle graduatorie di istituto (in caso di esaurimento delle predette graduatorie) sempre per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo.
Nel caso di abbandono del servizio, la sanzione prevista è la seguente: impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle GPS/GI e delle GaE, per cui chi dovesse trovarsi in tale situazione il prossimo anno potrà ottenere nuovamente supplenze, in quanto le GaE e le GPS si aggiorneranno nel corso del predetto anno scolastico).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di scuola primaria. Il 30 agosto ho ricevuto due spezzoni al 30/6/2024 da GPS, in due scuole diverse. Una l’ho rifiutata, mentre ho regolarmente preso servizio il 1 settembre per l’altra. Posso accettare eventuali chiamate dalle graduatorie di istituto? Poiché il prossimo anno si apre una nuova graduatoria, potrò partecipare regolarmente alla GPS 2024-2026?
Grazie.
La nostra lettrice, avendo rinunciato alla supplenza conferita o meglio ad uno degli spezzoni attribuiti, pur non perdendo lo spezzone accettato, sarà sottoposta alla sanzione sopra indicata, secondo cui non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08, per l’a.s. 2023/24, da GPS e dalle GI per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo. Potrà invece ottenere dalle citate graduatorie di istituto supplenze temporanee (malattia, infortunio, maternità …).
La stessa, inoltre, potrà aggiornare la GPS 2022/24 e partecipare alle supplenze a.s. 2024/25.
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