Docenti Tutor percorsi abilitanti, il contratto scade il 31 dicembre. Dovranno rientrare in classe? Conseguenze per le supplenze

L’Anfis, Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori, sollecita ancora una volta l’emanazione del decreto relativo alla nomina dei tutor dei percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria, per non mettere a rischio la continuità per i docenti che al momento hanno un contratto fino al 31 dicembre 2024.
L’ultimo atto concreto è infatti la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 20871 del 4 novembre 2024 con cui si informavano i Rettori delle Università e i Direttori delle Istituzioni AFAM che il Decreto Interministeriale era in fase di definizione a cura dei Ministeri coinvolti e sarebbe presumibilmente stato emanato “entro l’inizio di dicembre”;
Tuttavia ad oggi la nota non è stata emanata né risulta alcuna comunicazione sulla sua definizione e successiva emanazione,
Si richiede pertanto
- tempi certi per le procedure amministrative necessarie per la selezione e/o conferma o revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori,
di cui all’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 4 agosto 2023, nell’a.a. 2024/2025; - nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale atteso, si proceda con un atto autorizzativo che permetta agli Uffici scolastici regionali di sospendere gli effetti della scadenza del provvedimento di esonero o semiesonero del personale docente della scuola già tutor coordinatore nell’a.a. 2023/2024, collocato su classi di abilitazione di cui le università e le istituzioni AFAM avranno confermato l’attivazione – nella banca-dati CINECA RAD-SUA CdS – anche nell’a.a. 2024/2025; personale che, in difetto di conferma, rientrerebbe a scuola il 1 gennaio 2025 generando gli effetti di cui alla nota in calce.
Tale situazione determina alcune conseguenze di notevole disagio: a) i supplenti chiamati a sostituire i tutor coordinatori, oltre a non essere chiamati dalle GPS (a causa della durata dell’incarico, inferiore all’anno scolastico) si vedrebbero interrompere il contratto, abbandonando intorno a metà anno scolastico le classi loro assegnate, che, se i tempi amministrativi opportunamente previsti dalle disposizioni del D.M. 249/2010 e DM 8 novembre 2011 (infanzia e primaria) e del d.lgs 59/2017, del DPCM 4 agosto 2023 e del D. interm. 256/2023 (scuola secondaria) fossero stati rispettati, avrebbero avuto un unico docente per tutto l’a.s.