Tutela maternità: possibilità di recuperare periodi di congedo non fruito

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In arrivo grandi novità sul fronte “congedo parentale” per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori genitori e per coloro ce assistono parenti con disabilità.

In arrivo grandi novità sul fronte “congedo parentale” per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori genitori e per coloro ce assistono parenti con disabilità.

Le norme in oggetto andrebbero a modificare quelle già in essere, del decreto legislativo 151 del 26 maro 2001 e della legge 104 del 5 febbraio 1992.

Lo schema del decreto legislativo, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio, lascia prevedere un rafforzamento delle disposizioni che tutelano le mamme lavoratrici, i papà lavoratori e soggetti disabili in situazioni gravi.

Le nuove norme risultano essere tra le più complete di quelle previste da tutti gli altri Paesi dell’UE, anche se ci sarebbe bisogno di disposizioni che ne impedissero l’uso improprio da parte dei “furbi” presenti anche nel mondo della scuola (come dimostrato dai recenti scandali sull’utilizzo della 104).

Congedo per maternità

Il congedo per maternità prevede 5 mesi di astensione dal lavoro obbligatori, 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo la nascita del bambini. Nelle nuove norme è previsto che se il parto avviene in anticipo rispetto alla data prevista e, quindi, la mamma ha un periodo di congedo non fruito a causa dell’anticipo, tale periodo sarà aggiunto ai tre mesi di congedo per puerperio. Se il neonato, in tale periodo, dovesse essere ricoverato, sia in una struttura pubblica che privata, la mamma avrà diritto alla sospensione del congedo per puerperio, ricominciando a goderne alla data di dimissioni del bambino. E’ bene chiarire che tale diritto potrà essere esercitato soltanto una volta per ogni figlio, normativa estesa anche nei casi di adozione o affidamento.

Congedo del padre

In caso di morte o di grave infermità della madre, il padre avrà diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità.

Congedo parentale: novità

L’attuale legislazione prevede che ogni genitore possa astenersi dal lavoro per sei mesi per ogni bambino entro i suoi primi 8 anni di vita. La novità che toccano il congedo parentale estendono la fruibilità di questi 6 mesi ai primi 12 anni di vita del bambino (sono previsti prolungamenti in caso di minori con handicap.

Nei periodi di congedo parentale sarà dovuta una indennità pari al 30% se fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, mentre non sarà dovuta alcuna indennità se il congedo sarà fruito tra il settimo e il dodicesimo anno di vita. 

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