Tre supplenze senza Rpd, la prof non ci sta e recupera 3.250 euro più interessi tramite il Tribunale di Firenze. Anief: il lavoro svolto è lo stesso dei colleghi di ruolo

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I giudici di alto grado continuano a sentenziare contro l’ingiusta mancata presenza nelle buste paga dei precari “brevi” della Retribuzione professionale dei docenti: a parlare espressamente di comportamento “discriminante” dell’amministrazione verso chi stipula una supplenza con il dirigente scolastico è stata la Corte di Cassazione, prima con l’ordinanza n. 20015/2018 e dopo con la 6293/2020, quindi “il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni ( cfr Sentenze n 587/22; 280/22; 239/22)”.

A scriverlo, il 26 gennaio, è stata la sezione Lavoro del Tribunale di Firenze nell’esaminare il ricorso presentato dai legali Anief a seguito delle doglianze di una docente di scuola di Istruzione di II grado che era stata utilizzata dal ministero dell’Istruzione “in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato, nel corso degli anni scolastici 2017/2018 (per complessivi n. 164 giorni di lavoro), 2018/2019 (per complessivi n. 237 giorni di lavoro) e 2021/2022 (per complessivi n. 173 giorni di lavoro), svolgendo, nei predetti anni scolastici, diverse supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”. Malgrado ciò, la professoressa “non ha percepito, nei suindicati anni scolastici, la retribuzione professionale docenti (dell’importo di € 164,00 lordi mensili sino al 28 febbraio 2018 e dal 01 marzo 2018 di € 174,50), ovvero l’indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001”. Il giudice, quindi, le ha assegnato “3.252,18 euro oltre interessi”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce che omettere dallo stipendio la Retribuzione professionale docente, come pure la Cia al personale Ata, significa non volere ammettere l’evidenza, ovvero con tutti i supplenti, anche quelli nominati per un solo giorno, svolgono la medesima professione dei colleghi di ruolo e quindi sono soggetti agli stessi doveri e diritti. Chi ha sottoscritto contratti di supplenza ‘brevi e saltuari’, pertanto, ha buoni motivi per aderire al ricorso Anief recuperando tutta le RPD negata (la CIA per gli Ata), compresi gli interessi accumulati negli anni. I docenti che aderiscono al ricorso Anief – supplenti o di ruolo con un passato da precari – possono chiedere la RPD o CIA non corrisposta negli ultimi cinque anni.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Il giudice del lavoro ha citato precedenti sentenze, per le quali quando si affronta il tema della Retribuzione professionale docente si deve escludere “l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti”.

Pertanto, “il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, negli a/s 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022; 2) Per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 3.252,18, oltre interessi; 3) condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1961 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari”.

SEMPRE PIÙ RICORSI VINTI DA ANIEF SULLA RPD

Non si contano più le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi  quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine a Castrovillari, dove sono stati recuperati 2 mila euro.

Quindi è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata ad aprile, per rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. Poi è stata la volta di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro con interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici, di Firenze, dove il giudice ha restituito  oltre 2mila euro con interessi ad un’insegnante che ha svolto due supplenze e poi ancora di Udine, dove sono stati assegnati circa 1.500 euro. Più recenti sono le sentenze emesse a Vicenza, con il risarcimento ad una docente, per 236 giorni di supplenze svolti nel 2017/18, di 1.325 euro, a Ferrara e a Terni.

IL RICORSO PER RECUPERARE LA RPD NEGATA

Anief ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni fortemente agevolate. Anief continua a tenere aperte le adesioni al ricorso

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