Tre anni di attività didattica non equivalgono all’abilitazione. Sentenza

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Il TAR per il Lazio (Sez. III Bis, Sentenza n. 1486 del 05.02.2021) l’avere svolto attività didattica presso le scuole per oltre tre anni non è considerato, dall’ordinamento italiano, titolo equiparabile all’abilitazione. Nella specie i ricorrenti, oltre ad aver svolto 3 annualità, erano in possesso del titolo di studio e di 24 CFU nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

La pretesa iscrizione nella I fascia GPS e II fascia GI

Alcuni docenti con titolo di studio e possesso di 24 CFU nelle discipline atropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, che hanno svolto attività didattica presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 36 mesi (per almeno 180 giorni per 3 annualità) in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, si sono rivolti al Tar Lazio per richiedere l’iscrizione nella I fascia GPS e II fascia GI. Invocano l’art. 3, c. 6, dell’ordinanza n. 60 del 2020: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”, ritenendo che l’avere svolto attività didattica presso le scuole per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione.

I precedenti

Il Tribunale e la prevalente giurisprudenza amministrativa si è costantemente orientata nel senso della non equiparabilità della laurea, dei 24 CFU e dei 36 mesi di esperienza professionale, pur se congiuntamente posseduti, al conseguimento del titolo abilitativo.

Cosa occorre per l’iscrizione in I fascia

Per l’iscrizione alla prima fascia delle graduatorie occorre il conseguimento del titolo abilitativo, mentre il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu, o lo svolgimento di 36 mesi di attività, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 2264 del 2018), non è equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti: la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Il Tar ha ritenuto che, in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, il Ministero legittimamente non abbia consentito l’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.

I percorsi abilitanti

L’art. 2 del d. m. n. 249/2010 prevede che “1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. 2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. Per l’effetto, è dato risalto all’attività di formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche.

La mancata equiparazione

Il Tar ha confermato l’orientamento che valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca” nonché il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano “né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.

La disciplina europea

La Direttiva 2005/36/CE, recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. Non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante, secondo il Tar, non contrastano con puntuali disposizioni di diritto europeo. E’ stato osservato che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi, al più, a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.

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