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Stipendio e pensioni: cosa sono le trattenute sindacali, come eventualmente disdirle

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Sulla pensione così come sullo stipendio può esserci una trattenuta sindacale. Ma deve sempre essere il lavoratore a scegliere.

Che sia lo stipendio o la pensione, è possibile che ci siano delle trattenute relative alle quote associative per il proprio sindacato. Trattenute non obbligatorie me facoltative e dietro delega. Nessuno potrà mai imporre questa trattenuta perché deve essere il lavoratore piuttosto che il pensionato a firmare per lasciare la quota associativa ad un determinato sindacato. Nel momento in cui il lavoratore va in pensione la trattenuta sullo stipendio cessa con lo stipendio stesso e non passa in automatico sulla pensione.

Nel caso in cui si utilizzi il canale sindacale per la presentazione della domanda di pensione, potrebbe però trovarsi di nuovo la trattenuta, ma solo dopo aver confermato la delega alla associazione che magari l’ha aiutata nell’espletamento della pratica di pensione.

La trattenuta non è eterna e il lavoratore (ma anche il pensionato) può presentare disdetta.

La trattenuta sindacale su stipendio o pensione, di cosa si tratta

I contributi sindacali sono quella parte di retribuzione o di rateo di pensione, che vengono prelevate da stipendio e pensioni e girate ai sindacati ai quali ci si è iscritti firmando la delega alle trattenute.

Il versamento al sindacato lo fa il datore di lavoro, in genere ogni mese. SI parla di quota associativa al sindacato perché queste trattenute nascono al fine di dare sostegno e finanziamento alla sigla sindacale.

La trattenuta sullo stipendio, cosa comune a più settori lavorativi, non va confusa con la quota di servizio, un’altra trattenuta che spesso i sindacati operano sugli stipendi, ma una tantum e solo per i rimborsi spesa nei casi di negoziazione  sindacale o per fornire al lavoratore la copia del CCNL quando questo viene rinnovato. La quota associativa è facilmente visionabile ogni mese sulla propria busta paga. Per i pensionati invece, verificare l’ammontare della trattenuta o la sua semplice presenza è più difficile. Occorre infatti richiedere o scaricare dall’Inps il modello Obis/M, che è la busta paga del pensionato.

Un modello che ormai da anni l’Inps non manda più a casa del pensionato tramite posta ma deve essere il pensionato stesso a scaricarlo grazie ai servizi telematici dell’Istituto. Proprio per questo il decreto legge n° 4 del 2020 ha introdotto l’obbligo per l’Inps (e per tutti gli altri enti erogatori di pensioni) di fornire precisa e puntuale informazione  sui cedolini mensili delle pensioni, per le quote associative sindacali eventualmente trattenute sulla pensione.

Trattenute sindacali sulla pensione quindi in chiaro quindi per i pensionati con l’obbligo per l’Inps e per gli altri enti di dare comunicazione mensile sul cedolino della pensione e comunicazione annuale sulle Certificazioni Uniche, cioè gli ex Cud. Nel dettaglio l’Inps deve mettere nero su bianco per il pensionato, la denominazione dell’organizzazione sindacale d’iscrizione,  la decorrenza della trattenuta e l’importo della trattenuta.

Disdetta della trattenuta sulle pensioni

Come detto la trattenuta sindacale sulle pensioni è facoltativa da parte del pensionato. Anche se viene sottoscritta in sede di presentazione della domanda di pensione, magari facendosi assistere dal medesimo sindacato a cui durante la carriera, veniva rilasciata delega alle trattenute associative sulla busta paga, si può disdire.

La disdetta adesso è assai più semplice da dare rispetto al passato. Si può fare tutto tramite le credenziali di acceso ai servizi telematici dell’Inps. L’area è quella conosciuta come “My Inps” a cui si può accedere tramite Pin Dispositivo (che dallo scorso ottobre l’Inps però non rilascia più), Spid, Cie o Cns. Si tratta della stessa area da cui il pensionato può scaricare il modello Obis/M. Una volta verificato sul modello Obis/M che c’è la trattenuta, il pensionato può produrre la revoca on line. In alternativa resta sempre possibile procedere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano alla sede Inps territorialmente competente. Lo setto meccanismo va adottato per la trattenuta sulla Naspi, perché anche in quel caso, quando si presenta domanda di disoccupazione tramite Patronato, si può trovare caricata la trattenuta mensile al sindacato.

Per procedere alla disdetta telematica, c’è proprio una chiamata ad hoc e cioè “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici”. Si tratta di una particolare area del sito dell’Inps in cui i pensionati possono accedere per controllare se c’è o meno la trattenuta sindacale e se è il caso di revocarla.

Lo stesso può fare il lavoratore che intende revocare la trattenuta sindacale sullo stipendio. In questo caso le modalità cambiano da settore lavorativo a settore lavorativo. In genere va mandata una raccomandata sia la datore di lavoro che al sindacato (a quest’ultimo per conoscenza). Per esempio, nel comparto scuola, occorre spedire la raccomandata con ricevuta di ritorno, al sindacato presso cui si è iscritti e alla Ragioneria territoriale dello Stato.

Le trattenute sindacali sullo stipendio sono mensili e comprendono anche le mensilità aggiuntive, quindi tredicesima e quattordicesima. Sulle liquidazioni, le buonuscite, i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio la trattenuta sindacale non c’è. Ma se c’è da fare vertenza contro un datore di lavoro, anche per recuperare il TFR non erogato, cambia molto se il lavoratore è iscritto o meno al sindacato.

Infatti per gli iscritti, escludendo le spese vive della pratica, cioè lettere, comunicazioni, deposito atti e così via, nulla viene in genere chiesto al lavoratore. Se invece non si è iscritti al sindacato, la pratica con le sue spese sono a carico interamente del lavoratore e spesso la spesa è in percentuale sull’ammontare del TFR spettante. Una situazione questa che riguarda qualsiasi oggetto della vertenza e non solo il TFR.

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