Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Trattenimento in servizio PA: come e quando si chiede per il comparto scuola?

WhatsApp
Telegram

Trattenimento in servizio, la guida completa all’istituto.

Esiste nel lavoro relativo al pubblico impiego un istituto molto particolare. Si tratta del trattenimento in servizio, istituto che consente, a determinate condizioni, di restare in servizio nonostante l’età pensionabile sia stata già raggiunta. Parliamo naturalmente dell’età pensionabile per la quiescenza di vecchiaia. Vediamo nello specifico come funziona il trattenimento in servizio, soprattutto per il comparto scuola e cosa devono sapere gli interessati.

Trattenimento in servizio, cos’è?

Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore periodo di tempo nonostante abbiano completato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’istituto ha subito una modifica con la riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal Decreto Legge n° 90 del 2014.

Prima della riforma infatti, era facoltà del lavoratore richiedere e naturalmente facoltà dell’Amministrazione concedere, la permanenza in servizio per due anni oltre la data di compimento della vigente età pensionabile. La riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito questa possibilità e pertanto, dal momento che oggi a 67 anni si centra l’età pensionabile per la quiescenza di vecchiaia, il datore di lavoro, cioè l’Ente per cui un lavoratore statale presta servizio, deve obbligatoriamente collocare a riposo e d’ufficio il suo lavoratore dipendente. Ma ci sono alcune situazioni che possono lo stesso consentire ad alcuni lavoratori statali, di restare in servizio oltre l’età pensionabile e addirittura fino ai 70 anni di età.

Trattenimento in servizio, chi può accedere?

Il trattenimento in servizio permette oggi ad un lavoratore, di restare in servizio fino a 70 anni (da adeguare alla stima di vita) a condizione che questi non abbia ancora raggiunto il requisito contributivo minimo per  ottenere la pensione di vecchiaia. In pratica il trattenimento in servizio è collegato solo a questa unica eccezione, che è il mancato raggiungimento a 67 anni di età, del requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia, cioè 20 anni di contributi.

Questa eccezione presenta però un altro paletto che è quello degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo minimo. Il trattenimento in servizio può essere concesso solo a condizione che i 20 anni di contributi vengano completati entro il compimento del 70imo anno di età.

Una eccezione questa che non è nata da un intervento legislativo, cioè non deriva da una norma ma da una sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale il vincolo del pensionamento d’ufficio per quei lavoratori dello Stato che al compimento della vigente età pensionabile, si trovavano a non aver ancora completato il vigente requisito contributivo. Pertanto, se un lavoratore compie 67 anni di età ma ha solo 18 anni di contribuzione versata, l’Amministrazione Pubblica deve concedere il trattenimento in servizio fino ai 69 anni di età.

Naturalmente l’Amministrazione prima di concedere il trattenimento in servizio dovrà produrre tutte le opportune verifiche del caso, a partire dall’analisi della storia contributiva del lavoratore, al fine di verificare se ci siano contributi versati in altre gestioni, che tramite cumulo, totalizzazione e ricongiunzione, possano consentire al lavoratore di arrivare ai 20 anni di contribuzione minima richiesta.

Trattenimento in servizio, i chiarimenti

Anche se l’età massima di trattenimento in servizio viene considerata quella dei 70 anni, occorre fare un chiarimento. Nella normativa di riferimento per questo istituto si parla di possibile permanenza in servizio, per tutti i motivi sopracitati, non oltre i 70 anni. Pertanto, per raggiungere il requisito contributivo dei 20 anni di contribuzione, la permanenza in servizio può arrivare fino ai 71 anni di età non compiuti.

Tra l’altro le regole di pensionamento nelle PA, prevedono il pensionamento d’ufficio dei dipendenti, già a 65 anni di età. Ma questo a condizione che abbiano già maturato un diritto ad una qualsiasi forma di pensionamento. Nel caso a 65 anni non si sia raggiunto alcun diritto alla pensione, il servizio prosegue fino ai 67 anni di età. E così a 67 anni di età, per tutto ciò che dicevano prima, scattano le regole del trattenimento in servizio.

In linea generale infine, nel comparto scuola in genere è a dicembre che gli interessati al trattenimento in servizio devono presentare domanda alla sede scolastica di servizio o titolarità. Ogni anno è il MIUR tramite circolare a spiegare nel dettaglio la procedura necessaria e le date entro cui fare richiesta.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri