Trasferimento volontario su cattedra orario esterna: il docente rimarrà su tale cattedra se non si libererà una cattedra interna

Il docente trasferito su una COE rimarrà su tale cattedra se negli anni successivi non si libera una cattedra interna. Questo a prescindere dalla graduatoria interna di istituto, lo dice il contratto
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di ruolo con 20 anni di servizio.Tre anni fa ho presentato domanda di mobilità e mi è stata assegnata una cattedra esterna in un istituto dove ce ne sono tre. Due sono interne e sono assegnate a due docenti che nella graduatoria interna sono dopo di me.
Ora mi trovo in una situazione paradossale. Sono primo, ma ogni anno mi cambiano lo spezzone di completamento costringendomi ad un cambio continuo di alunni, di viaggi e quindi un notevole stress professionale.
Mi hanno detto che non c’è nulla da fare e che io non posso muovermi dalla mia cattedra esterna a quella interna in quanto si può fare solo in caso di trasferimento di uno dei colleghi o di un perdente posto. Quindi mi chiedo a cosa serva essere primi di una graduatoria interna visto che in qualsiasi caso io sono penalizzato.
Se le ore aumentano sono penalizzato perché mi cambiano lo spezzone, se diminuiscono idem.
La domanda è quindi: ho una via di uscita o devo per forza trasferirmi di fatto regalando stabilità ai due colleghi con metà del mio punteggio? Posso in qualche modo impugnare legalmente a mie spese la questione?”
Il nostro lettore è arrivato nella scuola di titolarità in seguito a trasferimento su una cattedra orario esterna. In mancanza di altre informazioni sembra di capire che il suo sia stato un trasferimento volontario e, come tale, il docente abbia espresso preferenza, nella domanda di mobilità, anche per COE e su questa è stato accontentato
La sua cattedra, quindi, è caratterizzata da un completamento esterno, la cui sede può essere modificata nel corso degli anni scolastici successivi qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, come esplicitato nell’art.11 comma 5 del CCNI, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
Da COE a COI solo se su libera una cattedra interna
La lamentela del nostro lettore riguarda il fatto che, pur avendo un maggior punteggio rispetto ai docenti che lavorano su una cattedra interna, lui risulta penalizzato anche se risulta in una posizione più favorevole nella graduatoria interna di istituto.
Purtroppo per lui, però, il contratto è molto chiaro in merito e, nel suo caso, per avere l’assegnazione di una cattedra interna questa deve risutare vacante, quindi non occupata da altro docente titolare.
Per ottenere una cattedra interna, quindi, questa deve risultare libera in seguito a mobilità in uscita o pensionamento del docente titolare
L’assegnazione della cattedra interna non è condizionata, infatti, dalla posizione occupata dal docente nella graduatoria interna di istituto (contrariamente a quanto si verifica per una COE ex-novo) , come chiarisce il CCNI nell’art.11, dove si stabilisce che il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Tale operazione potrà avvenire soltanto a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare.
Conclusioni
Non ci sono motivi, quindi, per impugnare legalmente la questione, come vorrebbe fare il nostro
lettore, e l’unica via d’uscita per il docente è quella di sperare che si liberi una cattedra interna o si
abbia nella scuola una “crescita” nell’organico con trasformazione della COE in COI
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