Trasferimento su scuola richiesta: il docente non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio

Il docente soddisfatto nel trasferimento su una scuola richiesta è nel vincolo triennale. Non potrà partecipare alla mobilità per il triennio successivo
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnante di scuola primaria. Quest’ anno ho ottenuto il trasferimento, nella mia stessa scuola, facendo il passaggio da sostegno a comune. L’anno prossimo potrò richiedere di nuovo il passaggio da comune a sostegno?”
Con il CCNI 2019-2022, valido per la mobilità nel triennio 2019/20-2020/21-2021/2022, è stato introdotto il vincolo triennale nella scuola di titolarità ottenuta in seguito a mobilità volontaria
In cosa consiste il vincolo
Il vincolo triennale obbliga il docente a rimanere nella scuola di titolarità ottenuta per un triennio a decorrere dall’anno scolastico del trasferimento. Per il triennio successivo il docente non potrà, quindi, partecipare alla mobilità
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo è l’art.2 comma 2 del succitato CCNI sulla mobilità, dove viene introdotto e disciplinato il vincolo triennale in seguito a movimento volontario:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […]”
Il vincolo triennale si applica, quindi, in seguito a movimento volontario, sia territoriale (trasferimento) che professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo).
Per applicare il vincolo il docente deve essere soddisfatto su una scuola richiesta con preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice è stata soddisfatta nel trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola di titolarità e rientra, quindi, nei casi previsti per il vincolo triennale.
La risposta al suo quesito è, pertanto, negativa, in quanto, essendo nel vincolo, non potrà partecipare alla mobilità nel prossimo triennio.
Si chiarisce che il vincolo interessa tutte le tipologie di movimento e il docente che risulta sottoposto ad esso non potrà presentare alcuna domanda di mobilità
La docente non potrà conseguentemente chiedere trasferimento da posto comune a sostegno per il prossimo anno scolastico 2021/22
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