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Trasferimento su cattedra orario esterna: si sceglie la sede principale, ma non quella di completamento

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Il docente che chiede trasferimento su una COE non può scegliere la scuola di completamento della cattedra. Si può disporre il completamento su una sede non richiesta

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante della scuola secondaria di secondo grado e sto partecipando alla mobilità interprovinciale. Nella scelta delle scuole desidero sapere se l’opzione:

 b  ) le cattedre orario esterne stesso comune; 

c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi; 

si intende riferita ai  comuni scelti dall’interessata o a tutti i comuni della provincia.”

IL docente che presenta domanda di trasferimento può indicare anche preferenza sulla tipologia di cattedra,  indicando su quale o su quali tipologie desidera essere trasferito

Quali tipologie di cattedre si possono scegliere nella domanda di trasferimento

Le tipologie di cattedre che possono essere richieste nella domanda di trasferimento e sulle quali il docente può esprimersi  spuntando la relativa casella, sono le seguenti:

a) le cattedre interne alle scuole

b) le cattedre orario esterne stesso comune

c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi

Cattedre orario esterne: composizione stabilita dall’USP

Le cattedre orario esterne sono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale che stabilisce  la sede principale  e la sede o le sedi di completamento , che possono essere massimo 3 scuole in 2 comuni diversi

Scuola di titolarità della cattedra e scuola di completamento risulteranno nell’organico delle istituzioni scolastiche e il docente trasferito su una COE avrà la titolarità nella sede principale, mentre la sede di completamento potrebbe cambiare negli anni scolastici successivi

Come chiarisce, infatti, l’art.11 comma 5 del CCNI sulla mobilità, “[…] le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario

Conclusioni

In seguito  a trasferimento a domanda il docente viene soddisfatto sulla scuola sede principale della cattedra, mentre nessuna scelta può essere fatta per  la scuola di completamento che potrebbe anche essere una sede non inserita nelle preferenze.

In relazione al quesito posto dalla nostra lettrice i comuni di completamento della COE non sono, quindi, necessariamente indicati nelle preferenze, ma potrebbero essere scuole di comuni non richiesti sempre all’interno della stessa provincia e rispettando il criterio della facile raggiungibilità delle sedi

Una COE viene composta, infatti, sempre all’interno di una provincia e non può essere disposto un completamento su sede ubicata in altra provincia

https://www.orizzontescuola.it/mobilita-insegnanti-2020-guide-consulenza-online-e-faq-di-orizzontescuola/

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