Trasferimento su altra tipologia di posto nello stesso Istituto: si perde il punteggio di continuità maturato

La mobilità volontaria determina sempre l’interruzione della continuità e la perdita del punteggio maturato, anche se la titolarità rimane nella stessa scuola
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di scuola primaria che ha ottenuto trasferimento nello stesso I.C. dì titolarità, da posto di Lingua Inglese a posto di Sostegno. Si mantengono i punti della continuità?”
In seguito alla mobilità volontaria il docente che ottiene il movimento richiesto perde tutto il punteggio di continuità maturato.
Questo si verifica in seguito a qualsiasi tipologia di movimento, che può essere un trasferimento anche su diversa tipologia di posto, un passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo.
La perdita del punteggio di continuità è, quindi, la conseguenza della mobilità volontaria per qualsiasi sede ottenuta, anche se questa rimane invariata, ma cambia la tipologia di posto o la classe di concorso di titolarità
Punteggio di continuità, quando e come si valuta
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato dal docente nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Questo punteggio spetta per la mobilità dopo aver maturato una triennio continuativo, mentre si può valutare dopo aver maturato un solo anno per la graduatoria interna di istituto
Punteggio di continuità, quando si perde
Come chiarito nelle note esplicative (nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a:
1- trasferimento volontario anche su diversa tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa)
2- passaggio di cattedra
3- passaggio di ruolo
4- assegnazione provvisoria
Conclusioni
La nostra lettrice ha, quindi, perso il punteggio di continuità maturato nell’IC di titolarità come insegnante di Lingua Inglese, in quanto il trasferimento sul sostegno ottenuto ha determinato la modifica della tipologia di posto di titolarità anche se è stata trasferita nello stesso Istituto.
Potrà conteggiare la nuova continuità come docente titolare sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico per il quale ha ottenuto il trasferimento
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