Trasferimento provinciale da sostegno a materia: è nella II fase della mobilità

Il trasferimento da sostegno a materia è nella II fase anche se interessa la scuola di titolarità. Il movimento avviene in base al punteggio
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di scuola secondaria di I grado e, avendo superato il vincolo dei cinque anni, proverò a chiedere il passaggio sulla materia; volevo sapere se io faccio la domanda di passaggio sulla materia nella stessa scuola avendo più punti degli attuali colleghi, io li supero oppure no? Se mi potete spiegare come funziona dal momento che io non ho mai fatto domande di passaggio”
Come premessa doverosa è importante sottolineare che il movimento di cui parla il nostro lettore non è un passaggio ma un trasferimento su altra tipologia di posto
Il docente che chiede trasferimento da sostegno a materia nella stessa scuola di titolarità non ha alcuna precedenza e partecipa al movimento richiesto in base al punteggio
Il punteggio sarà determinante all’interno della stessa fase della mobilità
Mobilità: sono previste tre fasi
Come stabilisce il CCNI, firmato lo scorso anno e valido per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, la mobilità prevede tre fasi distinte, come indicato nell’art.6 comma 2:
“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”
Trasferimento su altra tipologia di posto
Il trasferimento provinciale su altra tipologia di posto, da sostegno a materia e viceversa, rientra sempre nella II fase anche se interessa il comune di titolarità.
In questa fase, inoltre, avranno precedenze i docenti che chiedono la stessa tipologia di posto di titolarità
Nella sequenza operativa dei movimenti, infatti , le due tipologie di trasferimento sono inserite in due operazioni distinte e identificate con le lettere F) e G) come di seguito indicato:
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
Conclusioni
Il caso indicato dal nostro lettore non è molto chiaro in quanto non si capisce di quali colleghi parli
Se si tratta di colleghi titolari sul sostegno che chiedono lo stesso movimento nella stessa scuola, il nostro lettore, avendo maggior punteggio, li precederà
Se i colleghi di cui parla sono titolari nella materia richiesta avranno precedenza sul nostro lettore anche se hanno un punteggio inferiore, in quanto rientrano in un’operazione che precede quella nella quale rientra il trasferimento da lui richiesto
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