Trasferimento posto di sostegno e posto comune: non è possibile differenziare la richiesta per le singole preferenze

Nella domanda di trasferimento il docente che chiede sia sostegno che posto comune non può differenziare la scelta che è valida per tutte le preferenze inserite
Una lettrice ci scrive:
“Ho terminato il vincolo quinquennale su posto di sostegno e vorrei richiedere il trasferimento su posto comune. Insegno lontana da casa. So che nel mio comune di residenza non sono disponibili cattedre della materia, mentre potrebbero esserci nel comune in cui già insegno. Vorrei pertanto chiedere trasferimento su materia nel comune in cui insegno e nel mio comune di residenza, e su sostegno solo nel comune di residenza. È possibile questa opzione?”
Il docente titolare sul sostegno che ha concluso il quinquennio di permanenza su questa tipologia di posto può partecipare alla mobilità sia per posto di sostegno che per posto comune
Il docente che chiede ambedue le tipologie di posto stabilisce l’ordine di priorità con il quale desidera venga valutata la sua richiesta, indicando nel modulo domanda a quale tipologia di posto intende dare precedenza e la sua domanda sarà valutata nell’ordine da lui indicato.
Come deve essere indicato l’ordine di priorità tra le due diverse tipologie di posto
Come abbiamo chiarito nel nostro articolo, l’ordine di priorità tra le due tipologie di posto richieste viene indicato dal docente all’atto della compilazione della domanda.
Nel modulo è presente, infatti, la sezione specifica “Scelta tipo posto”, dove sarà possibile indicare l’ordine di priorità tra le diverse tipologie di posto richieste mediante numerazione progressiva (1-2-3…)
Non è possibile differenziare la scelta per le diverse tipologie di posto per ogni preferenza espressa nella domanda
La richiesta per le due tipologie di posto è valida per tutte le preferenze espresse, nessuna esclusa. Non è possibile, quindi, per una scuola chiedere sia sostegno che posto comune e per un’altra scuola solo sostegno o solo posto comune.
L’ordine di priorità tra le due tipologie di posto, indicato nella domanda, non può essere differenziato per le singole preferenze espresse. Tale indicazione è unica e vale, pertanto, per tutte le preferenze territoriali inserite, sia analitiche che sintetiche
Conclusioni
La risposta al quesito della nostra lettrice è, quindi, negativa.
La richiesta per posto comune e posto di sostegno sarà valida, infatti, per tutte le preferenze inserite nella domanda, sia nel comune di titolarità che nel comune di residenza, senza poter escludere una delle richieste in uno dei comuni
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