Trasferimento ottenuto per il 2021/22, quando si applica il vincolo triennale.

Il vincolo triennale interessa i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria 2021/22 su specifiche preferenze. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola primaria, vorrei sapere se chi ha prodotto domanda di mobilità su scelta sintetica ed è stato accontentato, è soggetto al vincolo triennale, al momento della domanda questo vincolo non era previsto. Può la legge essere retroattiva? O il vincolo riguarda la prossima mobilità, cioè quella relativa all’anno scolastico 2022-2023?”
Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria per il prossimo anno scolastico, se soddisfatto su specifica preferenza, sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta e non potrà partecipare alla mobilità per il triennio successivo
Vincolo triennale, lo prevede il CCNI
Il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria è previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI dove si chiariscono le condizioni che lo determinano:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Il vincolo interessa, quindi, i docenti soddisfatti su preferenza analitica o su preferenza sintetica nel comune di titolarità
Chi non rientra nel vincolo triennale
Non saranno sottoposti al vincolo triennale coloro che, per il 2021/22, ottengono il movimento su preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità o su preferenza sintetica nella provincia.
Nello stesso modo non saranno sottoposti al vincolo i docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Non sono interessati dal vincolo triennale neanche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto mantengono il diritto per un ottennio al rientro nella scuola di precedente titolarità, se presentano ogni anno dell’ottennio domanda condizionata
Nuove disposizioni a partire dall’a.s. 2023/24
Nell’art.58 comma 2 lettera F del DL 73/21, il vincolo triennale si estende anche ai docenti che ottengono il movimento volontario su qualsiasi preferenza sintetica.
“ […] Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023”
Conclusioni
Questa disposizione sarà valida, quindi, a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, per cui la nostra lettrice non deve preoccuparsi, in quanto non ha valore retroattivo.
Se lei ha ottenuto per il prossimo anno il trasferimento su preferenza sintetica diversa dal comune di titolarità non sarà sottoposta al vincolo triennale nella scuola di titolarità e, volendo, potrà partecipare alla mobilità per il 2022/23
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