Trasferimento ottenuto nel 2018/19: il docente non ha vincolo triennale e può presentare di nuovo domanda di mobilità

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità si applica a decorrere dall’a.s. 2019/20. Nessun vincolo per chi ha ottenuto il trasferimento nella scuola richiesta l’anno scorso
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno, abilitata anche su materia, scuola secondaria di secondo grado, a tempo indeterminato , con assunzione in ruolo nel 2015.
Ho superato il vincolo dei 5 anni sul sostegno e speravo di poter partecipare alla mobilità 2019/20 su materia.
Nell’ anno scolastico 2018/19 ho chiesto la mobilità e ho ottenuto la titolarità su scuola indicata come seconda scelta. Posso partecipare alla mobilità su materia e indicare scuole diverse . Il dubbio e’ se sono soggetta al vincolo dei 3 anni nella scuola di titolarità assegnata nell’ a.s. 2018/19 .
Il sindacato che ho consultato mi ha detto che posso chiedere solo utilizzazione su materia ( e sostegno) per cambiare scuola”
Il vincolo triennale è una novità prevista nel CCNI sulla mobilità firmato lo scorso anno, che interessa i docenti soddisfatti nel movimento volontario su un scuola richiesta con preferenza analitica oppure, nel caso di mobilità professionale o trasferimento su altra tipologia di posto, anche con preferenza sintetica sul comune di titolarità
Riferimenti normativi
Questa disposizione è prevista dell’art.2 comma 2 del contratto, dove si stabilisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Il vincolo triennale non interessa la mobilità 2018/19
Il vincolo triennale, stabilito nel contratto sulla mobilità, si può applicare dall’anno scolastico 2019/20 e non interessa i docenti che hanno partecipato alla mobilità 2018/19 ottenendo il movimento richiesto.
Il CCNI, infatti, come chiarisce l’art.1 comma 2, ha validità triennale e “[….] disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 [….]”
Il triennio di permanenza nella scuola di titolarità, assegnata alle condizioni previste nel contratto, si conteggia, quindi, dall’anno scolastico in cui si è ottenuto il movimento volontario, a partire da quello in corso 2019/20.
Conclusioni
Non avendo il contratto valore retroattivo non sarà applicato, quindi, alcun vincolo triennale al docente che, come la nostra lettrice, ha ottenuto lo scorso anno trasferimento su una scuola richiesta
La docente supera il vincolo quinquennale su sostegno quest’anno e potrà presentare domanda di trasferimento su materia per il prossimo anno scolastico
Sarà, quindi, dal prossimo anno, se otterrà una scuola richiesta per il trasferimento da sostegno a materia, ad essere interessata dal vincolo triennale che avrà, in tal modo, decorrenza 2020/21
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