Trasferimento ottenuto da posto comune a sostegno: quali vincoli temporali si applicano?
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Il docente soddisfatto nel trasferimento da posto comune a sostegno potrebbe essere sottoposto a due vincoli temporali, uno nella scuola e uno nel sostegno. Vediamo quando si applicano ambedue
Una lettrice ci scrive:
“Ho chiesto trasferimento, per l’anno 2021/2022, su una sede specifica e sono stata soddisfatta nella richiesta.
Posso fare trasferimento o sono soggetta al vincolo? Sono di ruolo da 21 anni.
Sono passata da comune, sempre quest’anno, a sostegno, quanto dura il vincolo?“
Il trasferimento da posto comune a sostegno potrebbe determinare, per il docente soddisfatto in questo movimento, un doppio vincolo temporale, uno sul sostegno e l’altro sulla scuola ottenuta.
Il vincolo sul sostegno è sempre previsto nel caso di mobilità da posto comune, mentre il vincolo nella scuola dipende dalla preferenza nella quale il docente è stato soddisfatto.
Analizziamo i diversi casi
Vincolo temporale sul sostegno
Come stabilisce chiaramente il CCNI sulla mobilità, i docenti immessi in ruolo sul sostegno o coloro che ottengono trasferimento o passaggio da posto comune a sostegno, sono tenuti a rimanere per un quinquennio su questa tipologia di posto.
Questi docenti, quindi, in assenza di altri vincoli temporali potranno partecipare alla mobilità nel quinquennio successivo soltanto per posti sul sostegno e potranno chiedere trasferimento o passaggio su materia soltanto dopo aver superato il quinquennio di permanenza sul sostegno
Chiaramente se il docente, oltre ad avere il vincolo quinquennale sul sostegno, ha anche un vincolo temporale sulla scuola, il discorso è differente
Vincolo temporale nella scuola ottenuta con il trasferimento 2021/22
Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria per il corrente anno scolastico 2021/22, come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI valido per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22, è sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta.
Tale vincolo riguarda tutte le tipologie di movimento (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e si applica nel caso in cui il docente sia stato soddisfatto in una preferenza analitica (specifica scuola) o nella preferenza sintetica relativa al comune di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, è sicuramente nel vincolo quinquennale sul sostegno e, contemporaneamente, avendo ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta analiticamente, è sottoposta anche al vincolo triennale in tale scuola.
Non potrà, quindi partecipare ad alcuna mobilità nel prossimo triennio e, a decorrere dall’a.s.2023/24 potrà partecipare alla mobilità per il successivo a.s.2024/25, ma soltanto per il sostegno in quanto non avrà ancora superato il quinquennio. Per partecipare alla mobilità su materia dovrà, infatti, aspettare altri due anni scolastici e completerà il suo vincolo nel 2025/26
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