Trasferimento nella scuola di titolarità sostegno-posto comune: conseguenze per il docente
Nessuna precedenza per il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità. Importanti conseguenze per graduatoria interna e punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno di scuola primaria da 20 anni ormai. L’anno prossimo va in pensione una collega di posto comune,volendo valutare l’eventualità di chiedere il passaggio di ruolo da sostegno a posto comune solo ed esclusivamente su quel posto e quindi nello stesso IC a cosa andrei incontro? E quante possibilità avrei di ottenere il passaggio? Che conseguenze ne deriverebbero se dovesse andare in porto il cambio di ruolo? “
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno può chiedere trasferimento su posto comune anche nella scuola in cui è titolare
In quale fase della mobilità viene disposto
Il movimento rientra nella II fase della mobilità, anche se riguarda lo stesso comune di titolarità, e viene disposto comunque dopo i trasferimenti sulla stessa tipologia di posto. Nello specifico si tratta dell’operazione individuata dalla lettera G) nella sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI:
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Il docente che chiede trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità non ha diritto ad alcuna precedenza e parteciperà al movimento, nell’ordine indicato nell’allegato 1, in base al punteggio
Quali conseguenze in seguiti al movimento
Il docente soddisfatto nella richiesta rimarrà titolare nella stessa scuola, ma su diversa tipologia di posto e questo comporta importanti conseguenze sia sul punteggio spettante che sulla posizione del docente nella graduatoria interna di istituto
Conseguenze sul punteggio
Il trasferimento da sostegno a posto comune determina una diversa valutazione del punteggio di servizio che non può essere più raddoppiato per gli anni svolti sul sostegno, in quanto è cambiata la titolarità del docente. Ogni anno di servizio, quindi, sarà valutato come stabilito nella tabella di valutazione per i docenti titolari su posto comune, senza usufruire più del doppio punteggio per il servizio di ruolo e pre-ruolo svolto sul sostegno
Un’ulteriore contrazione del punteggio è determinata dall’interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato. Questo è valido anche se la scuola di titolarità è rimasta la stessa, ma è cambiata la tipologia di posto. Il punteggio di continuità si valuta, infatti, per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la medesima tipologia di posto
Conseguenze per la graduatoria interna di istituto
In seguito al trasferimento da sostegno a posto comune il docente, anche se ottiene il movimento nella scuola di titolarità, sarà considerato, nell’anno del trasferimento, come “ultimo arrivato”, insieme ad eventuali nuovi docenti arrivati nella scuola per trasferimento, passaggio o immissione in ruolo.
Come docente “ultimo arrivato”, nell’anno di arrivo, sarà collocato in coda nella graduatoria interna di istituto a prescindere dal punteggio e sarà, quindi, il primo a rischiare un eventuale esubero in presenza di contrazione nell’organico della scuola
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