Trasferimento interprovinciale sul sostegno: come si valuta il vincolo quinquennale. Tutto sulla mobilità

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Il vincolo quinquennale sul sostegno interessa tutti i docenti che vengono immessi in ruolo sul sostegno e tutti coloro che ottengono trasferimento o passaggio da posto comune a sostegno.

I docenti in questione sono, infatti, obbligati a rimanere 5 anni su questa tipologia di posto, a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo o dall’anno scolastico in cui è stato ottenuto il movimento richiesto.

VINCOLO QUINQUENNALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è il CCNI sulla mobilità e la relativa Ordinanza Ministeriale

Come chiarisce, infatti, l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità, “Il trasferimento su posto di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tale tipologia di posto. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno

La stessa regola vale per i docenti immessi in ruolo sul sostegno, come chiarisce il comma 12 e il comma 13 del succitato articolo 23, validi rispettivamente per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e per i docenti della scuola secondaria di I e II grado:

12. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione

13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Questo vincolo risulta ulteriormente ribadito dall’art.9 comma 10 dell’OM, dove si sottolinea quanto segue, a conferma di quanto disposto nel CCNI:

I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo

IL VINCOLO QUINQUENNALE NON È “UNA TANTUM”

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è “una tantum”, nel senso che potrà essere ripetuto se il docente nel corso della sua attività professionale partecipa più volte alla mobilità da sostegno a posto comune e viceversa. In questo caso l’interessato sarà tenuto a rispettare un nuovo vincolo nel caso di “rientro” sul sostegno dopo aver ottenuto mobilità su materia.

VINCOLO QUINQUENNALE DOPO PASSAGGIO DI RUOLO

Il vincolo quinquennale ricomincia in seguito a passaggio di ruolo sempre sul sostegno, in quanto il docente è tenuto a svolgere 5 anni su questa tipologia di posto nel nuovo ordine o grado di istruzione di titolarità, in sintonia con quanto stabilito nell’art.23 comma 11 del CCNI:

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio”

VINCOLO QUINQUENNALE DOPO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

Per quanto riguarda il vincolo quinquennale sul sostegno in seguito a trasferimento interprovinciale, disposizione, espressa nell’art.23 del CCNI, che ha rappresentato un’importante novità nella mobilità 2017/18 e che è stata causa di dubbi, perplessità e preoccupazioni per i docenti interessati, un importante chiarimento viene fornito dall’OM pubblicata il 9/03/2018.

All’argomento viene riservato, infatti, uno specifico articolo, l’art.19 dell’OM, nel quale si riprende l’art.23 comma 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:

“[….] I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio

CHIARIMENTI

L’art.19 dell’OM, nelle intenzioni del MIUR, ha come obiettivo quello di fornire chiarimenti in merito a tale disposizione prevista nel CCNI, chiarimenti necessari come dimostrano le numerose richieste in tal senso che arrivano alla nostra redazione.

I principali dubbi riguardano il “come” e il “quando” potrebbe partire il vincolo quinquennale in seguito a trasferimento interprovinciale.

Riteniamo doveroso, quindi, fornire le seguenti delucidazioni ai docenti interessati, anche sulla base delle specificazioni fornite nell’OM:

ESUBERO DI ORGANICO SU POSTO COMUNE NELLA NUOVA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

L’esubero di organico nella nuova provincia di titolarità, al quale si fa riferimento nella normativa, che sarà causa di un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno per il docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale, dovrà riguardare esclusivamente i posti di tipo comune per l’ordine di istruzione di titolarità o la classe di concorso di titolarità del docente

ASSENZA DI ESUBERO NELLA NUOVA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

In assenza di esubero su posto comune per l’ordine di istruzione di titolarità o nella classe di concorso di titolarità del docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale, il vincolo quinquennale nella nuova provincia di titolarità non ricomincia, ma il suo conteggio sarà continuativo rispetto agli anni scolastici, immediatamente precedenti, già svolti sul sostegno nella provincia di ex-titolarità.

Nell’art.19 dell’OM, infatti, si specifica che “[….] in caso di quinquennio già in corso, l’obbligo di permanenza non debba nuovamente essere di 5 anni, compatibilmente con gli esuberi [….]“

PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE SUL SOSTEGNO

Il vincolo quinquennale, in ogni caso, ricomincia se il movimento interprovinciale ottenuto sempre sul sostegno è un passaggio di ruolo, come specificato nel succitato art.19 dove si sottolinea che in questo caso deve essere “rispettato il quinquennio” a prescindere dall’esistenza o meno di esuberi nell’organico della nuova provincia di titolarità.

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