Trasferimento interprovinciale sul sostegno, come si calcola il vincolo quinquennale. Quando si può chiedere assegnazione provvisoria anche su materia

Come si conteggia il quinquennio dopo il trasferimento interprovinciale sul sostegno. Chi è nel vincolo può chiedere assegnazione provvisoria solo sul sostegno
Una lettrice ci scrive:
“Ho ottenuto trasferimento interprovinciale su sostegno ( prima ero titolare su materia) ed adesso vorrei fare domanda di assegnazione provvisoria.
Avendo ottenuto trasferimento sul posto di sostegno nella domanda di assegnazione posso chiedere solo ed esclusivamente posti di sostegno o anche materia? ( cioè sono rientrata ne blocco dei cinque anni?)”
Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto e non potrà partecipare alla mobilità territoriale, professionale e alla mobilità annuale per posto comune ma solo per posti sul sostegno.
Potrà partecipare alla mobilità per posto comune soltanto dopo aver superato il quinquennio
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo è l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità, dove si chiarisce quanto segue:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti […]”
Chiaramente tale vincolo temporale interessa anche i docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno.
Come si calcola il vincolo quinquennale
Il computo del quinquennio decorre dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento sul sostegno da posto comune, oppure dall’anno scolastico in cui si ottiene il passaggio di ruolo sul sostegno anche provenendo sempre dal sostegno, oppure dall’anno scolastico in cui si ha la decorrenza giuridica della nomina in ruolo sul sostegno.
Nel calcolo del quinquennio si valuta anche l’anno scolastico in corso, in sintonia con quanto dispone l’art.23 comma 8:
“Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso”
Come si calcola il quinquennio dopo il trasferimento interprovinciale
Le regole per il computo del quinquennio in seguito al trasferimento interprovinciale sono le stesse indicate sopra. I casi possibili sono diversi:
1-Docente titolare su materia trasferito sul sostegno
In questo caso il docente sarà sottoposto al vincolo quinquennale nello stesso modo di un docente che ottiene il trasferimento provinciale. il vincolo quinquennale partirà dall’anno scolastico in cui ottiene il trasferimento interprovinciale
2- Docente nel quinquennio titolare sul sostegno trasferito sul sostegno
In questo caso il docente continua a conteggiare il vincolo considerando anche gli anni svolti sul sostegno nella precedente provincia di titolarità.
Il trasferimento interprovinciale sul sostegno, infatti, come esplicitato nel comma 3 del succitato art.23, non determina un nuovo vincolo quinquennale:
“ […] I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo”
3- Docente titolare sul sostegno che ha superato quinquennio trasferito sul sostegno
In questo caso il docente è fuori dal vincolo quinquennale anche nella nuova provincia di titolarità e potrà chiedere mobilità su posto comune anche per il successivo anno scolastico
Conclusioni
La nostra lettrice potrà, quindi, chiedere assegnazione provvisoria anche su materia se rientra nel caso 3.
Negli altri casi potrà chiedere assegnazione provvisoria solo sul sostegno non avendo ancora superato il vincolo quinquennale
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