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Mobilità docenti in anno di prova, trasferimento e punteggio: cosa si può valutare?

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La valutazione del punteggio per il trasferimento viene fatta sulla base della tabella di valutazione
allegata all CCNI. Non tutti i titoli e i servizi di un docente possono essere valuta

Un lettore ci scrive:

Sono un docente all’anno di prova, neoimmesso in ruolo il 1° settembre 2022, vincitore del concorso ordinario 2020. Vorrei sapere come valutare il punteggio per presentare domanda di trasferimento interprovinciale. Ho prestato 18 mesi circa come Collaboratore Scolastico, ho un diploma con valutazione 98/100 e i miei genitori non sono nella provincia in cui intendo trasferirmi?

Prima di rispondere al quesito posto dal nostro lettore è utile premettere che la possibilità di chiedere trasferimento per un docente neo-immesso in ruolo è condizionata dal vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, come disciplinato nel DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, e come chiarito esplicitamente nel nostro articolo

https://www.orizzontescuola.it/assunzioni-e-vincolo-nella-provincia-di-assunzione-quali-sono-lenuove-regole-introdotte-dalla-riforma-bianchi/

Il nostro lettore, quindi, potrà partecipare alla mobilità territoriale soltanto dopo aver superato il succitato vincolo temporale nella scuola in cui risulta titolare

Trasferimento e punteggio

Il punteggio spettante per la mobilità territoriale, sia provinciale che interprovinciale, viene valutato in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI, secondo le voci in essa indicate con lo specifico punteggio.
In assenza di modifiche nella tabella che dovrà essere allegata nel prossimo contratto, daranno diritto alla valutazione del punteggio le seguenti voci:

Anzianità di servizio (Tabella A1)
Si valuta il servizio di insegnamento sia pre-ruolo che in ruolo, sia nel ruolo di appartenenza che in altro ruolo (altro ordine o grado di istruzione) e il punteggio di continuità per il servizio svolto nella scuola di titolarità per almeno un triennio

Esigenze di famiglia (Tabella A2)
Si valuta il punteggio di ricongiungimento familiare nel comune di residenza e il punteggio per figli minori

Titoli generali (Tabella A3)

Si valutano esclusivamente i titoli indicati nella tabella e quelli relativi ai punti B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti

Conclusioni

Il servizio prestato nel profilo ATA e il titolo di accesso alla procedura di assunzione indicato dal nostro lettore non determinano, quindi, alcun punteggio per il trasferimento che gli interessa.

Il servizio prestato come collaboratore scolastico non può , infatti, essere valutato nella domanda di trasferimento come docente, in quanto si può valutare soltanto il servizio d insegnamento prestato.

La stessa considerazione è valida per il diploma nella scuola secondaria II grado a prescindere dal punteggio avuto, in quanto tale titolo non è inserito tra quelli valutabi nella tabella di riferimento.

In ogni caso la provincia di residenza dei genitori non influisce sul punteggio. Per il ricongiungimento familiare il docente senza coniuge può chiederlo verso il genitore e il punteggio spetterà non nella provincia, quindi in qualsiasi scuola della provincia, ma soltanto nelle scuole ubicate nel comune di residenza del genitore

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