Trasferimento del servizio dal Comune al Ministero dell’istruzione: riconoscimento integrale dell’anzianità solo se c’è peggioramento retributivo

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In ipotesi di trasferimento del lavoratore dal Comune al ruolo del Miur, è possibile ottenere il riconoscimento integrale dell’anzianità dimostrando un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento. E’ possibile darvi prova anche attraverso le buste paga.

L’anzianità maturata presso il Comune prima del ruolo al MIUR

La vicenda esaminata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n. 25806 del 13.11.2020) si dipana in ben cinque gradi di giudizio: nove appartenenti all’area amministrativa, tecnica ed ausiliaria della scuola avevano ottenuto, prima dal Tribunale del Lavoro e poi dalla Corte d’Appello, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del MIUR (disposto ai sensi della L. n. 124/1999). La Corte di Cassazione (sentenza n. 27745 del 2011), in accoglimento del ricorso proposto dal MIUR, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello, rinviando alla medesima per un nuovo esame, finalizzato a “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”.

Criteri per accertare il peggioramento retributivo nel passaggio Comune -Miur

La Cassazione, in linea coi principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali tale accertamento avrebbe dovuto essere effettuato, precisando che:

a) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità coi lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il MIUR;

b) quanto alle modalità, si doveva trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione doveva essere “globale”, non limitata allo specifico istituto;

c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto doveva essere fatto “all’atto del trasferimento”.

Per l’effetto la Corte d’Appello (in IV grado) aveva ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dai ricorrenti, poiché non era stato dimostrato un peggioramento retributivo sostanziale collegato al trasferimento. Al contrario, dalle buste paga dei ricorrenti risultava che non si era verificato alcun peggioramento retributivo complessivo.

Il “V” grado

La questione riapproda in Cassazione, dove i ricorrenti addebitano alla sentenza della Corte d’Appello di essersi limitata ad esaminare le sole buste paga al fine di verificare se vi era stato un depauperamento patrimoniale di ciascun lavoratore all’atto del transito.

Il peggioramento retributivo deve essere “sostanziale”

In V grado la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: in III grado, infatti, la Cassazione si era pronunciata accertando che non si era verificato alcun peggioramento retributivo sostanziale. Le leggi applicate, infatti, erano rimaste le stesse rispetto a quelle apprezzate dalla prima sentenza della Cassazione (in III grado).

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