Trasferimento da sostegno a posto comune: nessuna precedenza per la scuola di titolarità
Nessuna priorità per il docente che chiede trasferimento nella scuola di titolarità da sostegno a posto comune. Partecipa al movimento in base al punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di sostegno dal 2013/2014 svolti in maniera continuativa nello stesso istituto. Al termine di questo anno scolastico vorrei chiedere il passaggio su posto comune. Il passaggio lo vorrei nello stesso istituto in cui ho svolto sostegno, ma già sappiamo che ci saranno perdenti posto. Se procedo comunque concorrerò con i perdenti posto e vale il punteggio che ho acquisto o in automatico devo chiedere un altro istituto perché non c’è una cattedra libera?”
Il docente titolare sul sostegno, che ha superato il vincolo quinquennale su questa tipologia di posto, può partecipare alla mobilità su posto comune e può chiedere sia trasferimento che passaggio di cattedra o passaggio di ruolo.
Se interessato il docente può inserire tra le preferenze anche la scuola di titolarità.
Nessuna precedenza per il trasferimento nella scuola di titolarità
Il trasferimento su altra tipologia di posto può essere chiesto anche nella scuola di titolarità, per la quale, però, il docente non usufruisce di alcuna precedenza.
Le precedenze previste per la mobilità sono indicate nell’art.13 del CCNI e tra queste non compare quella riguardante i docenti che si trasferiscono nella scuola di titolarità da sostegno a posto comune
Fase della mobilità
Il trasferimento da sostegno a posto comune rientra neella II fase della mobiità (fase provinciale), anche se il trasferimento riguarda il comune di titolarità, come indicato nell’Allegato 1 del CCNI, dove si stabilisce l’ordine delle operazioni.
Il trasferimento da sostegno a posto comune è l’operazione contraddistinta dalla lettera H-ter della II Fase:
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
I docenti che si spostano nella stessa tipologia di posto o che si spostano da posto comune a sostegno, rientrano in operazioni precedenti, F) per il trasferimento nella stessa tipologia di posto e G) per il trasferimento da posto comune a sostegno:
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Conclusioni
La nosta lettrice, interessata ad ottenere il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità, parteciperà, quindi, al movimento in base al punteggio senza alcuna precedenza e sarà preceduta comunque dai docenti che chiedono trasferimento sulla stessa tipologia di posto.
Il collega dichiarato soprannumerario avrà sicuramente precedenza rispetto alla nostra lettrice e se dovesse liberarsi una cattedra avrà diritto a rientrare in automatico nella scuola, con domanda condizionata, a prescindere dal suo punteggio
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