Trasferimento da sostegno a posto comune: nessuna precedenza per la scuola di titolarità

Il docente che chiede trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità non usufruisce di alcuna precedenza. Il movimento sarà disposto in base al punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di sostegno scuola primaria che avendo superato il vincolo quinquennale vorrei chiedere passaggio su posto comune.
Essendo insegnante presso lo stesso circolo dall’ a.s. 2011/2012 e sapendo che dovrebbero esserci posti liberi sul posto comune nello stesso circolo, chiedo se esiste qualche priorità nel passaggio su posto comune nella stessa scuola.”
Le precedenze previste per la mobilità sono quelle indicate nell’art.13 del CCNI e tra queste non è compresa alcuna precedenza per i docenti che chiedono trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità
La partecipazione alla mobilità dei docenti che chiedono trasferimento su altra tipologia di posto avverrà, quindi, in base al punteggio anche se la scuola interessata è quella di titolarità
Cosa cambia per il docente che ottiene il trasferimento richiesto
Per consentire ai docenti interessati di fare la domanda con cognizione di causa, si ritiene utile sottolineare cosa cambia in seguito al trasferimento su altra tipologia di posto nella scuola di titolarità
Questi docenti non modificano la scuola di titolarità, che rimane invariata, ma cambia la loro titolarità in relazione alla tipologia di posto. Il nostro lettore se otterrà il trasferimento non sarà più titolare sul sostegno, ma su posto comune.
La conferma della scuola di titolarità, però, non corrisponde ad una conferma delle condizioni precedenti riguardanti punteggio e vincoli temporali.
Il docente che si trasferisce su altra tipologia di posto perde, infatti, tutto il punteggio di continuità maturato anche se la scuola di titolarità è la stessa. Il punteggio di continuità maturato sul sostegno non può essere valutato come continuità nella nuova titolarità su posto comune
Il docente che ottiene questo trasferimento, inoltre, essendo soddisfatto su una scuola indicata con preferenza analitica, sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio come previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità
Conclusioni
Il nostro lettore dovrà, quindi, tener conto, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento, che non potrà usufruire di alcuna precedenza e che, ottenendo il trasferimento, perderà il punteggio di continuità e sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola
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